03/12/2020
Un autista chiede al datore di lavoro il pagamento delle ore di lavoro straordinario eseguite durante la sua prestazione lavorativa alla guida dell’automezzo a lui affidato. Il tribunale di Milano ha respinto la domanda perché il lavoratore “ che pretenda un compenso per lavoro straordinario, deve provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi. In particolare “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché' la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché' possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente”. L’unico teste sentito dal giudice non ha reso dichiarazioni sufficienti a favore del lavoratore per poter far ritenere superati i requisiti sopra indicati.
Tribunale Milano sez. lav., 25/02/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 25/02/2020), n.505.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

