17/10/2020
Un'azienda che occupava più di 15 addetti, volendo adottare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha chiesto alla direzione territoriale del lavoro la convocazione delle parti per esperire il tentativo preventivo di conciliazione. La direzione territoriale del lavoro entro il termine dei sette giorni previsto dalla legge ha spedito la lettera di convocazione sia al lavoratore che all'azienda. L'azienda ha ricevuto questa lettera dopo i sette giorni dalla sua richiesta; in considerazione, a suo dire, della tardività della convocazione da parte della direzione territoriale del lavoro, ha inviato al lavoratore immediatamente la lettera con la comunicazione del licenziamento. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento eccependo il mancato espletamento del tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione. La società si è difesa sostenendo che il tentativo era stato espletato ma che la direzione territoriale del lavoro aveva convocato con ritardo le parti con la conseguenza che il tentativo doveva ritenersi concluso infruttuosamente. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dato torto all'azienda che è stata condannata al pagamento di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La controversia è finita in Cassazione. Ma la Corte suprema ha respinto il ricorso dell'azienda. La Cassazione, dopo aver rilevato, che il licenziamento “per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3, seconda parte, della legge 604/1966, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 8 e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.."
Per la Corte di Cassazione il termine perentorio di sette giorni decorre dalla data di invio della convocazione dell'incontro innanzi alla commissione di conciliazione. A nulla rileva la data in cui questa convocazione è stata ricevuta dal datore di lavoro.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 22212/20; depositata il 14 ottobre.
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La celerità come esigenza concreta
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