25/08/2020
Un’organizzazione sindacale ( la F.M.F.P. CGIL ) ricorre al tribunale di Venezia lamentando l'esclusione dal godimento dei buoni pasto dei lavoratori che prestano la loro attività in lavoro agile senza previa contrattazione con le OO.SS., e ritenendo lese le prerogative sindacali, propone ricorso per comportamento antisindacale, chiedendo la condanna del Comune a porre fine al comportamento ritenuto illegittimo.
Il Tribunale ha respinto il ricorso perché ““il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione di lavoro, si possano conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio […]”. Non si tratta quindi di un elemento della retribuzione, ne' di un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell'orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art.20 Legge n. 81 del 2017.”.
Su questi presupposti di diritto, il tribunale ha rigettato il ricorso dell’organizzazione sindacale dichiarando legittimo il comportamento del Comune di Venezia che sul tema non ha ritenuto di dover avviare alcun confronto con l’organizzazione sindacale per sopprimere in modo unilaterale la corresponsione del buono pasto non essendo materia di contrattazione e confronto con le sigle sindacali.
Tribunale di Venezia, sez. Lavoro, decreto depositato l’8 luglio 2020
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

