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Una guardia giurata unilateralmente si allontana dal posto di lavoro: licenziamento

La Cassazione dichiara legittimo il recesso per giusta causa

Un dipendente, guardia giurata in servizio presso la società Il Notturno s.a.s. di M.T., assegnato ad un turno di lavoro notturno con luogo di piantonamento itinerante su cantiere con l'utilizzo di un'auto di servizio collegata al centro operativo anche mediante sistema satellitare, si era allontanato senza autorizzazione dall'area a lui assegnata per la vigilanza.
Il tribunale, pur riconoscendo veritiera la ricostruzione dei fatti fornita dall'azienda aveva accolto l'impugnazione perché aveva ritenuto i fatti contestati non idonei a ledere il vincolo fiduciario tra lavoratori e datori di lavoro.

 La Corte d'appello di Napoli ha ribaltato la sentenza del giudice di primo grado ed ha affermato che il fatto di rilevanza disciplinare contestato al lavoratore è stato l'abbandono del posto di lavoro; il lavoratore nell’occasione aveva avuto un incidente stradale in un luogo, "oltremodo distante" dal luogo dove doveva trovarsi, non aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal sito che doveva vigilare. La violazione dei doveri connessi dell'abbandono del posto di lavoro è tipizzata dal contratto collettivo tra le cause che legittimano il licenziamento per giusta causa ex art. 140 secondo comma C.C.N.L. dei dipendenti dell'istituto di vigilanza privata. Per l’abbandono del posto di lavoro occorrono due elementi, uno di carattere oggettivo, in base alla quale deve identificarsi il concetto di abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere, e un'altra, di carattere soggettivo, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di voler realizzare la condotta incriminata, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento.
Per la cassazione di tale sentenza la guardia giurata ha proposto ricorso.

La Corte Suprema di C assazione ha rigettato il ricorso perché nel caso sottoposto al suo esame doveva essere richiamato l'orientamento interpretativo già espresso dalla stessa corte in fattispecie analoghe. È stato infatti affermato (Cass. n. 15441 del 2016) che, a norma dell'art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata, la più grave fattispecie giustificativa del licenziamento rispetto alla ipotesi dell'allontanamento momentaneo non può essere fatta discendere dal fine perseguito dal lavoratore piuttosto che dalla coscienza e volontà di sottrarsi temporaneamente all'adempimento delle proprie obbligazioni. Si è sottolineato che l'abbandono del posto di lavoro presenta una duplice connotazione, soggettiva ed oggettiva. Sotto il profilo oggettivo rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere (o, se si vuole, nella completa dismissione della condotta di protezione).
Costituiscono elementi di valutazione della condotta del dipendente in generale, l'idoneità dell'inadempimento del lavoratore a pregiudicare le esigenze di prevenzione proprie del servizio svolto. La stessa durata nel tempo della condotta contestata deve essere apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio (v. sent. cit., nonché Cass. n. 7296 del 1998 e n. 5804 del 1987), dovendosi invece escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo del turno di servizio svolto. Tale apprezzamento, poi, deve essere compiuto con giudizio ex ante, relativo al momento dell'inadempimento e non già ex post, alla luce del concreto verificarsi dei fatti, che resta del tutto estraneo alla sfera di intervento e controllo del dipendente. Sotto il profilo soggettivo l'abbandono richiede un elemento volontaristico consistente nella semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono (nel senso qui definito), indipendentemente dalle finalità perseguite, e salva la configurabilità di cause scriminanti (v. in tal senso, Cass. n. 15441 del 2016, con cui questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente non l'abbandono del posto di lavoro, ma l'allontanamento da esso, da parte di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l'ingresso pedonale del perimetro aziendale).”
Nel caso in esame, per la corte di cassazione, la Corte di appello “ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha evidenziato il carattere volontario dell'allontanamento senza previa autorizzazione, l'idoneità dello stesso a pregiudicare l'effettività della tutela del bene da proteggere e la sostanziale irrilevanza della durata dell'allontanamento (valutata ex ante e non ex post, per come gli eventi si svolsero in concreto).”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 febbraio – 1° luglio 2020, n. 13410

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.