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DALLA CASSAFORTE DELLA CAMERA DELL’ALBERGO SCOMPARE IL DENARO:

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29/06/2020

I VARI DISPOSITIVI DI SORVEGLIANZA INCASTRANO IL DIPENDENTE DELL’ALBERGO

Una giovane coppia prenota una stanza in albergo; dopo aver preso possesso della camera, custodiscono nella cassaforte oltre 1000 € che, però, quando la riaprono non vengono più trovati. Del furto è accusato il facchino che li aveva accompagnati in camera con i bagagli.

Il dipendente ha protestato la sua innocenza ma è stato inutile perché il datore di lavoro lo ha licenziato per giusta causa. Superflua l’opposizione del lavoratore che, sconfitto definitivamente in Cassazione, deve dire addio al proprio contratto con la struttura alberghiera. (Cassazione, ordinanza numero 12552, sezione sesta civile lavoro, depositata il 25 giugno 2020).

 Per affermare la responsabilità del dipendente è stata decisiva la ricostruzione dell’episodio incriminato. Tutto si è giocato sull’orario del suo accesso nella stanza dell’hotel e sull’orario di apertura della cassaforte utilizzata dai clienti per mettere al sicuro il denaro.
Contrariamente a quanto deciso in Tribunale, i giudici d’Appello hanno dato ragione alla società proprietaria della struttura alberghiera e hanno ritenuto legittimo il licenziamento del «dipendente con mansioni di facchino» reo di «essersi impossessato di mille e trecento euro, custoditi nella cassaforte di una stanza» in cui lui era entrato per ragioni di servizio.
Fondamentale, a livello probatorio, la presa in esame degli orologi dei dispositivi di controllo installati in albergo, cioè impianto di videosorveglianza, sistema di apertura della porta della stanza e memoria interna della cassaforte: così si è appurata la concomitanza tra l’orario di accesso del dipendente nella stanza e l’orario di apertura della cassaforte, apertura «non giustificata da alcuna necessità legata alle mansioni» a lui affidate.

Per i giudici della Cassazione è corretta la valutazione dei fatti e dei comportamenti compiuta in Appello. Ciò ha comportato la conferma definitiva del licenziamento per l’oramai ex dipendente della struttura alberghiera.
Inutili le obiezioni difensive proposte dal lavoratore e centrate sulla presunta mancanza di prove certe sulla «avvenuta sottrazione delle banconote dalla cassaforte della stanza 102», sulla «disponibilità della chiave meccanica per l’apertura della cassaforte» e, infine, sulla «compatibilità con l’accusa dei ridotti tempi di permanenza nella stanza».
Su questo fronte i giudici della Cassazione ribattono che in appello si è verificata una corretta «valutazione degli indizi», e quindi «l’attribuibilità al lavoratore della sottrazione delle banconote dalla cassaforte della stanza» è stata basata su «una serie di fatti e circostanze note, nel senso di accertate e provate nel processo».
Per la Cassazione, «la sottrazione del denaro è stata affermata in base alla denuncia presentata dai clienti occupanti la stanza» e alla luce del «difetto di funzionamento della cassaforte digitale constatato dalla direzione». Successivamente «le prove testimoniali, documentali e di videoregistrazione hanno consentito di ricostruire l’orario esatto di apertura della porta della stanza e della cassaforte e la sovrapponibilità di tali orari agli ingressi nella medesima stanza da parte del lavoratore (e di nessun altro dipendente o cliente)». E ulteriori prove testimoniali hanno consentito di accertare che «la chiave meccanica di apertura della cassaforte era facilmente duplicabile presso qualsiasi ferramenta, e non era voluminosa ed era quindi facilmente occultabile». Peraltro, lo stesso lavoratore ha riferito, osservano i giudici, di «avere avuto a disposizione tale chiave in più occasioni e di averla utilizzata una decina di volte nella sua carriera».
Con questi elementi di prova è logico desumere, spiegano i giudici, «la prova del fatto ignoto, cioè della attribuibilità al lavoratore della apertura della cassaforte (previa disponibilità di una chiave meccanica) e del prelievo delle somme lì depositate, compiuti nel brevissimo lasso di tempo in cui egli si è certamente e pacificamente recato nella stanza».
Per quanto concerne poi il richiamo difensivo alla «brevissima permanenza – solo quattro minuti in tutto – del lavoratore nella stanza», i giudici ribattono che correttamente, in Appello, si è osservato che «ben può il lavoratore aver provveduto sommariamente alle incombenze di servizio affidategli, ritagliandosi uno spazio temporale minimo necessario per aprire la cassaforte, sottrarre le banconote e subito richiuderla».

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.