27/12/2019
Un'azienda ha ricevuto una cartella di pagamento per contributi e premi evasi aventi ad oggetto tre lavoratori assunti con contratto a progetto ma in realtà subordinati. Il tribunale ha accolto l'opposizione dell'azienda contro la cartella, dichiarando che nella specie si trattava di semplice omissione e non di evasione, applicando il relativo e minor trattamento giuridico. Contro la sentenza è stato proposto appello; la corte di appello ha accolto l'impugnazione dell'istituto previdenziale ed ha affermato che il regime da applicare è quello della sanzione più grave, dell'evasione contributiva e non della semplice omissione perché la costituzione del contratto di lavoro a progetto era stata fittiziamente preodinata e funzionale al versamento dei contributi e dei premi in forma ridotta.
Contro la sentenza della corte di appello ha proposto ricorso in cassazione l'azienda, assumendone la erroneità in diritto.
La corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché i contratti a progetto hanno occultato in realtà un rapporto di lavoro subordinato con l'intenzione specifica di versare i contributi e i premi in misura più ridotti rispetto a quelli effettivamente dovuti. La corte di cassazione ha evidenziato che effettivamente al suo interno vi sono state pronunce di segno opposto ma che l'applicazione corretta è quella da lei data nella sentenza pronunciata.
Il principio giuridico è stato così sintetizzato:
"In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benchè regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi ritenere che la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
Cassazione civile sez. lav. 13/03/2017 n. 6405.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

