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Gli impediscono di andare al bagno per i suoi bisogni impellenti

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24/11/2019

L’azienda è stata condannata al risarcimento dei danni per l’umiliazione subita

Un operaio addetto ai lavori di produzione durante il turno di lavoro e, precisamente, alle ore 16.45 circa, avvertiva il bisogno di recarsi ai servizi igienici per cui azionava il dispositivo di chiamata/emergenza al fine di potersi allontanare dalla postazione di lavoro nel rispetto della procedura, ma nessun preposto ovvero Team Leader si recava nella sua postazione; l’operaio azionava anche il dispositivo di chiamata/emergenza della postazione vicina, con esito negativo e chiedeva di essere autorizzato dai Team Leader che si trovavano nei pressi della sua postazione senza ottenere risposta positiva; l’operaio resisteva per quanto possibile per non abbandonare la sua postazione senza autorizzazione, ma che giunto allo stremo della resistenza, e non avendo alternativa alcuna, lasciava la postazione e correva verso i servizi igienici, non riuscendo ad evitare di minzionarsi nei pantaloni; l’operaio ciononostante riprendeva immediatamente il suo lavoro; chiedeva di potersi cambiare in infermeria, ma tale permesso gli veniva negato; l’operaio riusciva a cambiarsi gli indumenti bagnati solo durante la pausa alle ore 18 circa presso il cd. Box Lite, al cospetto di tutti i lavoratori vicini, donne comprese. L’operaio in tribunale ha lamentato di patire, a seguito di quell’episodio, uno stato ansioso e depressivo per il quale era in cura e che pregiudicava notevolmente il suo stile di vita. Ha chiesto al giudice di accertare la lesione del suo diritto alla dignità della persona sul luogo di lavoro con la condanna della società Sevel S.p.A. al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimo comportamento. 

Il tribunale di Lanciano ha accolto la sua domanda di risarcimento motivando così la sua decisione: “Sulla base dell'istruttoria svolta è possibile concludere nel senso che il datore di lavoro non ha adottato tutte le misure idonee a salvaguardare la personalità morale dei prestatori di lavoro in aperta violazione dell'art. 2087 c.c. e, nel dettaglio, non ha predisposto un sistema organizzativo che consenta, anche nel caso in cui tutti i dipendenti addetti alle sostituzioni di altri lavoratori siano per le più svariate ragioni impossibilitati alla sostituzione, al lavoratore di allontanarsi dalla propria postazione lavorativa per soddisfare un bisogno primario, non controllabile, né preventivabile. 

Accertato il fatto così come descritto dal lavoratore, il tribunale ha evidenziato in diritto che “ll datore di lavoro ha arrecato concreto e grave pregiudizio alla dignità personale del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione, indubbiamente derivante dall' imbarazzo di essere osservato dai colleghi di lavoro con i pantaloni bagnati per essersi minzionato addosso.”

Per il Tribunale  “com'è noto, nell'ambito del rapporto di lavoro, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore, ai sensi dell'art. 2087 c.c. vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli artt. 1. 2. 4 e 35 quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale.”

Tribunale di Lanciano, sez. Lavoro, sentenza n. 111/19; depositata il 23 settembre 2019.

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.