24/11/2019
Un operaio addetto ai lavori di produzione durante il turno di lavoro e, precisamente, alle ore 16.45 circa, avvertiva il bisogno di recarsi ai servizi igienici per cui azionava il dispositivo di chiamata/emergenza al fine di potersi allontanare dalla postazione di lavoro nel rispetto della procedura, ma nessun preposto ovvero Team Leader si recava nella sua postazione; l’operaio azionava anche il dispositivo di chiamata/emergenza della postazione vicina, con esito negativo e chiedeva di essere autorizzato dai Team Leader che si trovavano nei pressi della sua postazione senza ottenere risposta positiva; l’operaio resisteva per quanto possibile per non abbandonare la sua postazione senza autorizzazione, ma che giunto allo stremo della resistenza, e non avendo alternativa alcuna, lasciava la postazione e correva verso i servizi igienici, non riuscendo ad evitare di minzionarsi nei pantaloni; l’operaio ciononostante riprendeva immediatamente il suo lavoro; chiedeva di potersi cambiare in infermeria, ma tale permesso gli veniva negato; l’operaio riusciva a cambiarsi gli indumenti bagnati solo durante la pausa alle ore 18 circa presso il cd. Box Lite, al cospetto di tutti i lavoratori vicini, donne comprese. L’operaio in tribunale ha lamentato di patire, a seguito di quell’episodio, uno stato ansioso e depressivo per il quale era in cura e che pregiudicava notevolmente il suo stile di vita. Ha chiesto al giudice di accertare la lesione del suo diritto alla dignità della persona sul luogo di lavoro con la condanna della società Sevel S.p.A. al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimo comportamento.
Il tribunale di Lanciano ha accolto la sua domanda di risarcimento motivando così la sua decisione: “Sulla base dell'istruttoria svolta è possibile concludere nel senso che il datore di lavoro non ha adottato tutte le misure idonee a salvaguardare la personalità morale dei prestatori di lavoro in aperta violazione dell'art. 2087 c.c. e, nel dettaglio, non ha predisposto un sistema organizzativo che consenta, anche nel caso in cui tutti i dipendenti addetti alle sostituzioni di altri lavoratori siano per le più svariate ragioni impossibilitati alla sostituzione, al lavoratore di allontanarsi dalla propria postazione lavorativa per soddisfare un bisogno primario, non controllabile, né preventivabile.
Accertato il fatto così come descritto dal lavoratore, il tribunale ha evidenziato in diritto che “ll datore di lavoro ha arrecato concreto e grave pregiudizio alla dignità personale del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione, indubbiamente derivante dall' imbarazzo di essere osservato dai colleghi di lavoro con i pantaloni bagnati per essersi minzionato addosso.”
Per il Tribunale “com'è noto, nell'ambito del rapporto di lavoro, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore, ai sensi dell'art. 2087 c.c. vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli artt. 1. 2. 4 e 35 quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale.”
Tribunale di Lanciano, sez. Lavoro, sentenza n. 111/19; depositata il 23 settembre 2019.
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