23/09/2019
Un lavoratore dipendente della BNL comunicava al suo datore di lavoro la propria irrevocabile volontà di rassegnare le dimissioni con effetto dal 31.12.2007, a condizione che la banca gli riconoscesse la somma di euro 85.000,00 ad integrazione del TFR. La Banca rispondeva accettando la proposta e confermando al dipendente che,ove non fosse intervenuta nel frattempo altra causa di risoluzione, il rapporto di lavoro sarebbe cessato definitivamente il 31.12.2007 con l'erogazione dell'incentivo richiesto.
Nel mese di agosto 2007, però, il dipendente è improvvisamente morto. La banca ha provveduto a corrispondere agli eredi solo l'indennizzo pari all'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal contratto collettivo dei bancari rifiutando, però, di corrispondere agli eredi anche l'indennizzo pattuito all'epoca con il lavoratore per il suo esodo anticipato. La banca ha rifiutato la corresponsione di quell’ indennizzo perché il rapporto di lavoro si era risolto in conseguenza del decesso e in epoca antecedente alla data finale del 31.12.2007 consensualmente pattuita dalle parti.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto degli eredi ad avere il pagamento di quell’ indennizzo ma la Corte di Appello ha riformato la sentenza negandolo.
La controversia è stata sottoposta all'esame della Cassazione che, però, ha confermato la sentenza della corte di appello, respingendo il ricorso degli eredi. La domanda degli eredi, diretta ad ottenere il pagamento di quell 'incentivo, è stata respinta dalla Corte di Appello perché all'epoca nell'accordo tra le parti era stato previsto che non sarebbe stato corrisposto "nell'ipotesi in cui fosse sopravvenuta un'altra causa estintiva del rapporto con effetto anteriore o anche coincidente con la predetta data".
Le condizioni pattuite tra le parti per l'erogazione di quel incentivo non si sono verificati: l'erogazione dell'incentivo presupponeva l'esistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2007 e l'assenza di altre cause sopravvenute di legittima estinzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è stato risolto a causa del decesso del lavoratore, anteriore rispetto alla data prevista per la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro. L'accordo era sottoposto a due condizioni sospensive che non si sono verificate.
Corte di cassazione sezione lavoro sentenza numero 23.396 depositata il 19 settembre
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