28/05/2019
La figlia agisce in tribunale chiedendo la condanna del padre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali assumendo che il padre non aveva adempiuto i suoi obblighi di mantenimento di istruzione e di educazione nei confronti della figlia di cui si è sempre disinteressato.
Il tribunale ha condannato il padre a risarcire alla figlia i danni subiti in conseguenza immediata e diretta della violazione di questi obblighi.
Il padre ha fatto ricorso in cassazione ma anche i giudici supremi gli hanno dato torto perché quel padre è venuto meno ai suoi obblighi.
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione”, anche ... nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass., 2.2.2006, n. 2328; Cass. 14.5.2003 n. 7386)» (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3079 del 16/02/2015, Rv. 634387 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012, Rv. 622138 - 01).
È di tutta evidenza che, se gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza gravano addirittura sul genitore naturale che non abbia riconosciuto il figlio, a maggior ragione essi graveranno su quello che sia rimasto semplicemente "assente", cioè di fatto si sia sottratto all'adempimento dei suddetti obblighi senza alcuna ragione; quest'ultimo risponderà quindi integralmente delle conseguenze del suo inadempimento.” Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 14382/19; depositata il 27 maggio.
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La celerità come esigenza concreta
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