14/05/2019
Il Ministero del Lavoro dopo aver affermato che le disposizioni contenute nell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori "sono volte contemperare le esigenze datoriali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro, eliminando ogni equivoco, nella risposta all'interpello, ha affermato che la norma non consente la possibilità da parte delle aziende di installare e utilizzare gli impianti di controllo in assenza dell'accordo sindacale o dell'atto amministrativo autorizzativo da parte dell'ispettorato del lavoro. La procedura dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori è assolutamente inderogabile. Nella materia non vale il principio del silenzio-assenso da parte della pubblica amministrazione perché occorre sempre l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa domanda.
Interpello del ministero del lavoro in materia di controlli a distanza n. 3/2019
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

