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Rimettere le sentenze sulla consolle del processo telematico

Un patrimonio perso per ragioni oscure

         Sulla consolle del processo telematico, fin della sua creazione, e via via negli anni, sono state pubblicate le sentenze civili dei Tribunali e delle Corti di Appello. Il risultato finale è stato quello di aver creato una sezione molto ricca che, nel tempo, si è accresciuta. La pubblicazione delle sentenze civili ha rappresentato per noi avvocati un'utile fonte di informazione giurisprudenziale alla quale attingere per conoscere l'orientamento non solo dei tribunali e delle Corti d'Appello ma anche di quel singolo giudice o di quel collegio giudicante. Si trattava di una fonte informativa che in passato non ha mai avuto un equivalente, per potenza e completezza. Poter attingere con facilità ed immediatezza a questa fonte proiettava l'attività dell'avvocato in una dimensione moderna che arricchiva le sue conoscenze. Anche i giudici ne traevano vantaggio perché si relazionavano con avvocati sapienti. Grazie a avvocati conoscitori degli orientamenti giurisprudenziali dei singoli giudici sulle varie questioni giuridiche a loro sottoposte, si possono gestire meglio le controversie e anche le soluzioni conciliative.

         Improvvisamente, tutte quelle sentenze civili, caricate nel sistema informatico in tanti anni di lavoro, sono scomparse: letteralmente cancellate dal sistema, non si vedono e non si consultano più. Abbiamo pensato che si trattasse di un momentaneo problema dovuto al cattivo funzionamento del software o dell'hardware. Abbiamo sperato che da un momento all'altro la funzione venisse ripristinata. Sono passati mesi, ma ogni speranza è stata vana. Abbiamo cercato di capire il perché della perdurante assenza della pubblicazione delle sentenze, ma, da chi doveva fornire informazioni, abbiamo avuto risposte con spiegazioni incerte e vaghe. Da ultimo abbiamo appreso che la soppressione di quella intera sezione della consolle del processo telematico dedicata alla pubblicazione delle sentenze civili era dovuta a non meglio specificati problemi di "privacy". Per quanti sforzi intellettivi si possano fare, sinceramente, non abbiamo capito le ragioni del richiamo a questo concetto salvifico della "privacy" che, nel nostro caso concreto, è del tutto fuori luogo. Le sentenze sono pubbliche, lo dice espressamente l'articolo 133 del codice di procedura civile; il sistema del processo telematico consente l'accesso solo agli addetti ai servizi (avvocati muniti di password, personale di cancelleria e giudici). La motivazione della privacy è ancora più risibile e umoristica sol che si pensi che nel contempo la Corte di Cassazione, nel suo sito, accessibile a tutti, pubblica da anni, e per intero, le sentenze con nome e cognome delle parti, con la narrativa dei fatti e delle ragioni della decisione. È ben strano un sistema giuridico che senta l'esigenza di dover tutelare con il richiamo alla privacy la mancata pubblicazione delle sentenze dei tribunali e delle Corti di Appello riservata agli addetti ai lavori, mentre nel contempo, l'organo supremo della giurisdizione, la Corte di Cassazione, dà il massimo di pubblicità alle sue decisioni pubblicandole giornalmente e con adamantina puntualità sul proprio sito Internet. Ha ragione la Corte di Cassazione che pubblica le sue sentenze o chi ha deciso di non pubblicare più sulla consolle le sentenze dei giudici di merito?

        Conoscere la giurisprudenza dei giudici di merito costituisce un enorme e fondamentale contributo alle conoscenze e alla formazione professionale di tutti gli operatori del diritto e contribuisce a semplificare e ridurre il contenzioso giudiziario.

         Chiediamo che quella funzione sia ripristinata per intero e con immediatezza. La conoscenza è ricchezza al servizio della collettività; non può essere umiliata o compressa perché migliora tutti. La pubblicazione è anche espressione di democrazia perché consente il controllo dell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

        È stata inviata una petizione al Ministero della Giustizia, all’Ordine degli avvocati di Milano e alle varie associazioni forensi ma senza risultato. Tutto tace.

 

La foto: dalla mostra Idoli, il potere dell'immagine, Venezia Palazzo Loredan.

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Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.