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Principi del licenziamento per superamento del periodo di comporto.


La corte di cassazione ha così sintetizzato alcuni dei principi che disciplinano il licenziamento del lavoratore per il superamento del periodo di comporto.
“L'art. 2110 del codice civile, al secondo comma, consente all'imprenditore di recedere dal rapporto di lavoro in caso di assenza del lavoratore per malattia che si sia protratta oltre il limite stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
Poiché non si tratta di un licenziamento disciplinare, non è necessaria alcuna contestazione e non sono quindi applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
È sufficiente che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza sia invocata dal datore di lavoro a giustificazione del recesso.
Non è richiesto che il datore di lavoro specifichi i giorni di assenza; a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966.” 
Cassazione – Sezione lavoro 10 gennaio 2008, n. 278.
Milano 28 marzo 2008.

La Foto: opera  di Vincent Van Gogh. Pittore olandese, ( 1853-1890). Post impressionista. Artista maledetto, tormentato da angosce ed ansie esistenziali che lo portano al suicidio. Dipinge per soli 10 anni. Ma il suo stile resta unico ed indimenticabile nella storia dell’arte.

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.