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Malattia e attività extralavorative.

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13/01/2014


Lo stato di effettiva malattia di una lavoratore non è incompatibile con l’esercizio contemporaneo di altre attività lavorative ed extralavorative a condizione che queste attività non siano di pregiudizio alla guarigione e ai tempi della guarigione stessa. Il lavoratore ammalato, pertanto, può dedicarsi alle sue normali attività sportive, hobbistiche e di tempo libero senza considerarsi agli arresti domiciliari. Egli, assolti i suoi obblighi di reperibilità nella fascia oraria, se le sue condizioni di salute glielo consentono, può dedicarsi liberamente ad altre attività. L’unico limite è rappresentato dall’esigenza che la malattia sia effettivamente esistente e che queste attività non debbano essere di pregiudizio ai normali tempi della sua guarigione e alla guarigione stessa.

La Corte di cassazione, applicando questo principio, ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento di un medico che, assente dal lavoro per malattia, si era esibito in una manifestazione canora in uno spettacolo televisivo. Per la corte di cassazione lo stato di malattia era compatibile con l’esercizio dell’attività canora che non aveva pregiudicato la guarigione e la pronta ripresa del lavoro. Per approfondire l’argomento si vedano le seguenti sentenze: Cass. n. 8165/93, 11355/95, 6236/2001, 7198/2001. Per ultimo Cassazione n. 5106/2008. 

Milano 25 marzo 2008.

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.