08/01/2014
Le dimissioni per giusta causa sono quelle imputabili ad un gravissimo inadempimento contrattuale del datore di lavoro tra cui primeggia la mancata corresponsione della retribuzione.
Originariamente il sistema sanzionatorio delle conseguenze del licenziamento illegittimo e delle dimissioni per giusta causa erano eguali. Il lavoratore aveva diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Nel corso degli anni l’istituto del licenziamento illegittimo ha subito un profondo e radicale cambiamento. Nel 1966 è stato introdotto il concetto di licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo con il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento dei danni economici ma senza reintegrazione nel posto del lavoro. Nel 1970, con lo statuto dei lavoratori, è stato introdotto l'articolo 18 che ha riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Con la legge 108 del 1991 si è estesa la tutela anche al licenziamento illegittimo dei lavoratori dipendenti da imprese con meno di 16 dipendenti prevedendo in alternativa il ripristino del rapporto di lavoro o il risarcimento del danno nella misura da 2,5 mensilità a sei mensilità della retribuzione globale di fatto).
Ma l'istituto delle dimissioni per giusta causa nel frattempo è rimasto immutato. Nel caso in cui il lavoratore anche oggi sia costretto a presentare le sue dimissioni per un gravissimo inadempimento del datore di lavoro agli obblighi contrattuali, il suo unico diritto è quello di ottenere il pagamento della sola indennità sostitutiva del preavviso (qualche giorno o qualche mese di retribuzione).
Per ragioni di equità e di giustizia occorre, invece, equiparare le conseguenze dei due istituti e riconoscere al lavoratore, che sia costretto a dimettersi per giusta causa, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni nella stessa misura in cui è riconosciuto nel caso di licenziamento illegittimo. In tal modo si tutela adeguatamente la posizione del lavoratore che attualmente, è disincentivato a presentare le dimissioni per giusta causa essendo fortemente penalizzato. Tra le conseguenze del licenziamento e quelle delle dimissioni per giusta causa vi una differenza di trattamento che non ha più alcuna giustificazione.
Si richiama l'attenzione del lettore sulla particolare previsione del contratto collettivo dei dirigenti che prevede a favore del dirigente che si dimette per giusta causa il diritto di ottenere l'indennità supplementare prevista in caso di licenziamento illegittimo. In questo contratto collettivo licenziamento illegittimo e dimissioni per giusta causa sono esattamente equiparate.
Occorre ricostruire la razionalità dell'originario sistema, ristabilendo le medesime conseguenze tra licenziamento illegittimo e dimissioni per giusta causa.
Milano 15 dicembre 2007

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