06/10/2025
1) Nozione e fonte
Il patto di prova (art. 2096 c.c.) consente a datore e lavoratore di verificare, in un periodo limitato, l’idoneità alle mansioni pattuite. Se la prova è superata, il tempo di prova si computa nell’anzianità; durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, nel rispetto di buona fede e correttezza.
2) Requisiti inderogabili (quando il patto è valido)
3) Recesso durante la prova: limiti pratici
Il recesso è libero da preavviso, ma non è arbitrio: dev’essere funzionalmente collegato all’esito dell’esperimento (idoneità/inidoneità alle mansioni). Recessi per ragioni estranee alla prova (es. ritorsive o discriminatorie) sono illeciti e vengono annullati in giudizio.
4) Quando il patto è nullo (e cosa succede)
Casi tipici di nullità (esempi):
Effetto: la nullità è parziale (colpisce la clausola, non il contratto) e l’assunzione si considera definitiva sin dall’origine. Il recesso “per mancato superamento della prova” non vale più come recesso libero: diventa un licenziamento ordinario, soggetto ai requisiti di legittimità (giusta causa/giustificato motivo) e al relativo regime di tutela.
5) La svolta recente: reintegra anche nel regime “tutele crescenti”
Con Cass. sez. lav. n. 24201 del 29 agosto 2025 (caso OVS), la Suprema Corte ha ribadito che la genericità del patto determina nullità e ha allineato le conseguenze alla pronuncia della Corte costituzionale n. 128/2024: se il patto è nullo, il “mancato superamento della prova” è fatto materiale inesistente. Ne deriva la tutela reintegratoria attenuata ex art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015 anche per i rapporti a tutele crescenti, non la sola indennità del comma 1. In concreto: annullamento del licenziamento, reintegra (salva opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva), indennità entro il tetto di 12 mensilità con detrazione dell’aliunde perceptum.
In sintesi operativa: non esiste una “zona franca” iniziale; un patto invalido non sterilizza le garanzie contro i licenziamenti ingiustificati. È questo il principio messo a fuoco dalla nostra analisi editoriale e dalla sentenza del 2025.
6) Cosa guardare (checklist per evitare contenziosi)
Nota per i nostri lettori del sito
Questo contributo fa parte della nostra sezione di dottrina. Per l’approfondimento giurisprudenziale si veda Cass. 24201/2025 (Sez. Lavoro), che ricostruisce i presupposti di nullità del patto e le tutele applicabili, inclusa la reintegra nel regime a tutele crescenti.
Disclaimer: durate massime, sospensioni, rinnovi e clausole di dettaglio sono spesso disciplinati dal CCNL applicato: occorre sempre verificare il testo collettivo vigente nel settore/azienda.
Sul caso concreto: se ha quesiti: Scriva