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Assorbimento retributivo e non fungibilità degli istituti

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02/10/2025

Guida pratica per imprese e lavoratori

 

1. Introduzione

Nel rapporto di lavoro privato il tema dell’assorbimento retributivo ricorre ogni volta che intervengono aumenti (rinnovi CCNL, passaggi di livello, premi) in presenza di superminimi o di altre voci “ad personam”. La regola è semplice: gli istituti retributivi hanno una causale propria e non sono fungibili. Quindi non si assorbono l’uno con l’altro se non quando la fonte lo consente espressamente (CCNL o patto scritto e specifico).

2. Fonti e principi di sistema

  • Gerarchia delle fonti: il CCNL prevale sulle clausole individuali meno favorevoli; le pattuizioni individuali restano valide se migliorative e non in contrasto con il contratto collettivo.
  • Struttura pluricomposta della retribuzione: minimi, indennità, maggiorazioni e assegni “ad personam” rispondono a finalità diverse (titoli diversi).
  • Irriducibilità: salvo accordi legittimi, la retribuzione non può essere unilateralmente ridotta; l’assorbimento non è uno strumento per “spostare” somme a piacimento tra istituti eterogenei.

3. Che cos’è l’assorbimento

Per assorbimento si intende l’imputazione di un miglioramento retributivo sopravvenuto (tipicamente un aumento tabellare da rinnovo CCNL) a una voce pre-esistente (es. superminimo), in modo da evitare il cumulo integrale. È un meccanismo eccezionale, che opera solo se:

  1. è previsto dal CCNL; oppure
  2. è concordato per iscritto tra le parti in modo chiaro e puntuale.

4. “Titoli diversi” non si compensano

Le voci causalizzate – maggiorazioni per lavoro notturno/festivo/straordinario, indennità di turno, indennità di funzione, scatti di anzianità – non possono essere coperte da premi generici o da superminimi se manca un patto di conglobamento che le nomini espressamente. In assenza di tale patto, ciascun istituto resta dovuto per il proprio titolo.

5. Il superminimo nel settore privato

Regola generale: il superminimo individuale è assorbibile dai miglioramenti collettivi (di regola gli aumenti tabellari) fino a concorrenza.

Eccezioni:

  • Patto contrario (“superminimo non assorbibile”).
  • Uso aziendale consolidato di non assorbire (revocabile solo con disdetta formale, motivata e trasparente).
  • Titolo speciale del superminimo (compenso per merito/particolare onerosità), che esclude l’assorbimento.
  • Niente automatismi: contano testi (CCNL, lettera di assunzione/inquadramento) e comportamenti (pagamenti effettuati senza assorbire possono “consolidare” la non assorbibilità per quella tornata).

6. Passaggio di livello e promozioni

Il passaggio di livello non coincide con l’“aumento tabellare da rinnovo CCNL”. Se la clausola individuale limita l’assorbibilità solo agli aumenti tabellari, non si può assorbire il differenziale economico derivante dalla promozione. Serve una pattuizione più ampia per includerlo.

7. Conglobamento: quando è valido e quando no

Ammissibile con patto scritto che:

  • Elenca con precisione le voci conglobate (es. “maggiorazioni notturno e festivo, indennità di turno”);
  • Esclude ciò che resta fuori (es. straordinario oltre una certa soglia, indennità di cassa/funzione);
  • Preferibilmente indica criteri/importi di riferimento.
    Non valido o ad alto rischio contenzioso se:
  • è un generico “tutto compreso” senza elenco dei titoli;
  • contrasta con divieti o salvaguardie del CCNL.

8. Il ruolo del CCNL (perché “cambia tutto”)

Molti CCNL disciplinano espressamente l’assorbibilità:

  • Scatti di anzianità e aumenti di merito sono spesso protetti (non assorbibili).
  • Quote fisse aziendali e superminimi possono essere assorbibili se non vi sono clausole di salvaguardia.
  • Prima di ogni decisione occorre leggere il testo vigente del CCNL applicato e gli accordi aziendali.

9. Pubblico impiego privatizzato

Nei trasferimenti/mobilità tra amministrazioni, il differenziale è normalmente garantito con un assegno “ad personam” riassorbibile nei futuri incrementi del trattamento complessivo presso l’ente di destinazione. Non è una voce “intoccabile”, ma segue la regola del riassorbimento.

10. Esempi rapidi

A) Rinnovo CCNL con assorbimento

  • Prima: Minimo 1.800 + Superminimo 200 = 2.000
  • Aumento CCNL +50 → Minimo 1.850
  • Se assorbo: Superminimo 150 → Totale 2.000
  • Se non assorbo: Superminimo 200 → Totale 2.050

B) Promozione con clausola “solo minimi CCNL”

  • Prima: 1.800 + 200 = 2.000
  • Passaggio di livello +150 → Minimo 1.950
  • Clausola limita agli aumenti tabellari: non assorbo → 2.150

11. Clausole tipo (da adattare caso per caso)

Superminimo “assorbibile” (ampio)

«Il superminimo individuale di € [importo] lordi/mese è assorbibile fino a concorrenza da qualsiasi incremento del trattamento economico (rinnovi CCNL, quote fisse aziendali, passaggi di livello), con esclusione degli istituti legati alle modalità della prestazione (straordinario, notturno, festivo, turno), salvo diverso patto di conglobamento espresso.»

Superminimo “non assorbibile

«Il superminimo individuale di € [importo] lordi/mese è non assorbibile, riconosciuto quale compenso speciale per [merito/particolare onerosità].»

Patto di conglobamento (valido)

«La somma mensile omnicomprensiva di € [importo] include esclusivamente: maggiorazione lavoro notturno, festivo, indennità di turno; sono esclusi: straordinario oltre [soglia], indennità di funzione/cassa. Criteri di calcolo:

12. Errori ricorrenti (da evitare)

  • Pensare che il superminimo “assorba tutto”: falso senza base testuale.
  • Usare patti “tutto compreso” generici: espongono a invalida imputazione e arretrati.
  • Dimenticare il CCNL o ignorare un uso aziendale consolidato.
  • Pagare una prima tranche senza assorbire e poi tentare di “recuperare”: comportamento autolesionistico.

13. Checklist operativa

  1. CCNL: verifica clausole su assorbibilità/non assorbibilità (scatti, merito, quote fisse).
  2. Lettere individuali: leggi cosa è scritto (assorbibile/non assorbibile; perimetro: solo minimi o anche passaggi/quote).
  3. Prassi: controlla come avete pagato in passato; se c’è un uso, per cambiarlo serve disdetta formale motivata.
  4. Patti: se conglobate, nominate le voci e fissate criteri; evitate formule vaghe.
  5. Trasparenza: aggiornate l’informativa al lavoratore quando cambiano struttura e voci retributive.

14. Conclusioni

  • Gli istituti retributivi non si assorbono tra loro.
  • Elargizioni per altri titoli non compensano notturno, festivo, turno, scatti, ecc., salvo un patto di conglobamento scritto e specifico o una clausola del CCNL.
  • Il superminimo è assorbibile come regola, ma cadono gli automatismi davanti a patti contrari, usi aziendali e titoli speciali; il passaggio di livello non è “aumento tabellare” salvo diversa pattuizione.
  • La chiave è sempre la stessa: testi chiari, coerenza nei pagamenti, aderenza al CCNL.

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