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Il principio di irriducibilità della retribuzione nel diritto del lavoro

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30/09/2025

Tutela costituzionale e limiti alle riduzioni del trattamento economico del lavoratore

 

Uno dei cardini del diritto del lavoro italiano è rappresentato dal principio della irriducibilità della retribuzione, volto a tutelare il lavoratore contro qualsiasi diminuzione unilaterale del proprio trattamento economico da parte del datore di lavoro.

Fondamento costituzionale e legislativo

La base normativa di questo principio è l’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Tale disposizione ha natura imperativa e si colloca tra i diritti fondamentali, ponendo un limite inderogabile all’autonomia contrattuale.

Sul piano del codice civile, l’art. 2103 – nella sua formulazione originaria e nelle successive modifiche – ribadisce che al lavoratore assegnato a mansioni diverse deve essere garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. La ratio è evidente: evitare che un mutamento organizzativo si traduca in un pregiudizio patrimoniale.

Retribuzione globale di fatto

La tutela non riguarda solo il minimo tabellare previsto dal contratto collettivo, ma si estende a tutte le componenti della retribuzione che abbiano carattere fisso e continuativo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti elaborato la nozione di “retribuzione globale di fatto”, ricomprendendo ogni emolumento costantemente erogato e su cui il lavoratore fa affidamento per la programmazione della propria vita personale e familiare.

Limiti e deroghe

Il principio di irriducibilità non è assoluto, ma le deroghe sono tassative. La riduzione della retribuzione è consentita soltanto:

  • quando prevista da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nell’interesse della categoria;

  • quando oggetto di accordi individuali stipulati in sede protetta (ex art. 411 c.p.c. o art. 2113 c.c.), in cui il consenso del lavoratore è garantito da un contesto di effettiva parità;

  • nei casi espressamente autorizzati dalla legge (ad esempio, ammortizzatori sociali come la CIG).

Fuori da queste ipotesi, ogni pattuizione peggiorativa è nulla e inopponibile al dipendente, con diritto alla reintegrazione delle somme non corrisposte.

La prospettiva europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha rafforzato l’impostazione italiana, definendo “retribuzione” in senso ampio: non soltanto lo stipendio base, ma anche ogni vantaggio economico che trovi causa nel rapporto di lavoro e venga corrisposto in modo stabile e regolare. Di conseguenza, le voci accessorie costanti (indennità, premi consolidati, maggiorazioni abituali) non possono essere arbitrariamente sottratte.

Funzione del principio

L’irriducibilità della retribuzione assolve una duplice funzione:

  • di garanzia economica, impedendo che il lavoratore subisca una contrazione ingiustificata del proprio reddito;

  • di tutela della dignità, perché il salario non è solo corrispettivo della prestazione, ma presidio di autonomia e sicurezza personale.

Conclusioni

Il principio in esame non rappresenta un vincolo formale, ma la manifestazione concreta della funzione sociale del diritto del lavoro: riequilibrare il rapporto tra le parti e assicurare al lavoratore quella stabilità economica che sola consente di vivere e progettare liberamente. Ogni compressione ingiustificata della retribuzione si traduce non soltanto in una violazione contrattuale, ma in un attacco a un diritto fondamentale, che l’ordinamento presidia con strumenti di nullità, reintegrazione e risarcimento.


 

Avv. Biagio Cartillone

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