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Part-time: la legge, gli abusi e l’interesse di tutti alla correttezza

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30/09/2025

Un contratto chiaro tutela il lavoratore e mette al riparo l’impresa dal contenzioso.

Il part-time è una forma di lavoro subordinato che prevede un orario ridotto rispetto al tempo pieno. La legge richiede che il contratto sia stipulato per iscritto e che indichi con precisione la durata della prestazione e la collocazione dell’orario, specificando giorni e fasce orarie. Se questi elementi mancano, il giudice può stabilire direttamente l’orario; se manca l’indicazione della durata, il rapporto si considera a tempo pieno. La regola di fondo è che il lavoratore part-time ha gli stessi diritti di quello full-time, ma in misura proporzionata alle ore lavorate: retribuzione, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR si calcolano “pro-rata temporis”.

Accanto all’orario ordinario, la legge consente al datore di lavoro di chiedere ore supplementari e straordinarie, ma con limiti ben precisi e con maggiorazioni retributive. Sono ammesse anche clausole “elastiche” che permettono di modificare la collocazione dei turni o aumentare le ore, ma solo se concordate per iscritto, con preavviso e compensazioni stabilite dal contratto collettivo. In ogni caso, il rifiuto del lavoratore di variare l’orario non può costituire motivo di licenziamento.

Nella pratica, tuttavia, accade spesso che il part-time venga utilizzato dalle imprese come uno strumento di risparmio. Con un contratto formalmente ridotto, il lavoratore viene impiegato di fatto a tempo pieno. In questo modo l’azienda beneficia della prestazione completa senza corrispondere la retribuzione dovuta, lucrando sulle differenze retributive e contributive. È una distorsione grave, perché altera la funzione stessa del part-time: da opportunità di flessibilità per l'azienda diventa un trucco per abbassare il costo del lavoro.

La legge e la giurisprudenza offrono rimedi chiari. Se l’orario svolto è costante e corrisponde di fatto a quello di un full-time, il lavoratore può chiedere il riconoscimento del tempo pieno e il pagamento di tutte le differenze maturate. Anche in assenza di una chiara indicazione delle ore nel contratto, il rapporto può essere ricondotto al tempo pieno. Le ore supplementari e straordinarie devono sempre essere pagate con le maggiorazioni previste e incidere sugli istituti differiti.

Per il prestatore d'opera  significa una cosa semplice: il contratto deve rispecchiare la realtà. Se sulla carta si è part-time, ma nella sostanza si lavora a tempo pieno, il lavoratore ha diritto a far valere le proprie ragioni. Conservare buste paga, turni e prove delle ore svolte è fondamentale. Il part-time è uno strumento utile se applicato correttamente; diventa un abuso quando serve solo a mascherare rapporti di lavoro che meritano il pieno riconoscimento economico e contributivo.

C’è poi un altro effetto da non sottovalutare: le imprese che abusano del part-time non danneggiano solo i propri dipendenti, ma anche il mercato. Risparmiando sul costo del lavoro grazie a contratti fittiziamente ridotti, ottengono un vantaggio economico indebito rispetto alle aziende che rispettano la legge e applicano correttamente i contratti. Questo comportamento produce una forma di concorrenza sleale: chi si muove fuori dalle regole abbassa artificialmente i costi e mette in difficoltà gli operatori “virtuosi”, che sostengono invece i costi reali del lavoro. In questo senso, garantire la corretta applicazione del part-time non è solo una questione di tutela individuale del lavoratore, ma anche di equilibrio e lealtà nel sistema economico complessivo.

Avv. Biagio Cartillone

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