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La prescrizione nel lavoro subordinato dopo Fornero e Jobs Act

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30/09/2025

Nelle grandi imprese i crediti decorrono solo dalla cessazione del rapporto.

La “prescrizione” in busta paga non è un tecnicismo da addetti ai lavori: è il timer che decide fino a quando puoi chiedere arretrati. La regola di base è semplice: la maggior parte dei crediti da lavoro (mensilità, straordinari, scatti, maggiorazioni) si prescrive in cinque anni; le indennità legate alla cessazione del rapporto (come il TFR) si prescrivono anch’esse in cinque anni, ma a partire dalla fine del rapporto.

Per anni, però, c’è stata una differenza grossa tra piccole e grandi aziende. Nelle imprese con più di quindici dipendenti, quelle coperte dall’art. 18 “vecchio testo”, si diceva che la prescrizione dei ratei decorresse già durante il rapporto, perché la tutela reintegratoria piena metteva al riparo il lavoratore dal timore di ritorsioni. È stata la legge Fornero del 2012, seguita dal Jobs Act del 2015, a cambiare il quadro: la reintegra è diventata rimedio residuale e non più “la” risposta ad ogni licenziamento illegittimo. Da qui il revirement: oggi, nel settore privato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto anche nelle grandi imprese.

La giurisprudenza ha chiarito che, venuta meno la stabilità piena, il timer parte solo quando il rapporto finisce. Questa linea è stata più volte confermata: ormai l’orientamento è consolidato. Tradotto: se lavori nel privato, non perdi i tuoi diritti “per decorso del tempo” mentre sei ancora in servizio; il conteggio dei cinque anni parte quando ti congedi dall’azienda, sia per dimissioni, sia per licenziamento.

C’è un dettaglio importante, che fa la differenza per recuperare molti anni di arretrati. La Fornero è entrata in vigore il 18 luglio 2012. È stato chiarito che tutti i crediti non ancora prescritti a quella data (cioè quelli maturati dal 18 luglio 2007 in poi) non si prescrivono durante il rapporto e possono essere richiesti alla sua cessazione. In pratica, un lavoratore di una grande impresa che chiude oggi il rapporto può risalire fino a metà luglio 2007 (salvo casi particolari), perché le quote anteriori a quella data erano già cadute in prescrizione al 18 luglio 2012.

Attenzione però a due eccezioni. Primo: nel pubblico impiego contrattualizzato la musica è diversa. La Cassazione a sezioni unite ha ribadito che lì la prescrizione continua a decorrere durante il rapporto, perché l’impiego pubblico mantiene un regime di stabilità tale da escludere il “metus” di far valere i propri diritti. Quindi, regole diverse tra privato e pubblico. Secondo: ogni credito ha la sua decorrenza (per esempio il TFR nasce alla cessazione; altri ratei nascono mese per mese), e restano ferme eventuali interruzioni fatte per tempo (diffide, messe in mora, ecc.), che “azzerano” il conteggio quando la prescrizione è in corso.

E le novità politiche? Nell’estate 2025 si è discusso di un emendamento per riportare la prescrizione a decorrere durante il rapporto nelle grandi imprese. Dopo le proteste, l’emendamento è stato ritirato in Parlamento: allo stato, nulla è cambiato rispetto alla giurisprudenza ormai consolidata.

In pratica: se lavori (o hai lavorato) nel privato, non c’è fretta “di calendario” mentre il rapporto è attivo, ma non dormire sugli allori quando si chiude: da quel momento partono cinque anni per chiedere il dovuto. Tieni traccia di buste paga, orari, turni, mansioni; fai stimare le differenze da un consulente; e, in prossimità della cessazione o appena dopo, metti per iscritto le tue richieste. La legge ti dà tempo; sta a te usarlo bene.

In sintesi: dopo le riforme la prescrizione nel lavoro privato decorre solo dalla cessazione del rapporto, mentre nel pubblico impiego resta ferma la regola della decorrenza in costanza di rapporto. Per i lavoratori delle grandi imprese questo significa la possibilità di far valere diritti arretrati molto risalenti, a condizione di attivarsi tempestivamente alla chiusura del rapporto.

Avv. Biagio Cartillone

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