29/09/2025
Le assenze per malattia non riconducibili a disabilità. Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha respinto il ricorso di un dipendente addetto alla lavorazione delle carni che chiedeva l’annullamento del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore, assunto con mansioni di macellaio-mondatore, aveva sostenuto che le sue assenze dovessero essere escluse dal calcolo: in via principale perché riconducibili a una condizione di disabilità ai sensi della nozione eurounitaria, in subordine perché derivanti da un infortunio sul lavoro, e in ulteriore subordine per malattia professionale. Il giudice ha chiarito che la nozione di disabilità, come elaborata dalla Corte di Giustizia UE e recepita dal d.lgs. 216/2003, richiede la prova di una limitazione di lunga durata idonea a ostacolare la vita professionale, circostanza non dimostrata dal ricorrente. Non è stata neppure provata la natura infortunistica o professionale della malattia: le certificazioni mediche sono risultate generiche e in contrasto con le visite periodiche del medico competente che lo avevano sempre dichiarato idoneo. Inoltre, dalle testimonianze è emerso che il lavoratore svolgeva mansioni di mondatore, con movimentazione di pesi limitata e con pause regolarmente rispettate, circostanze che non supportano il nesso causale con la patologia lamentata. In base a tali elementi, il licenziamento è stato ritenuto legittimo e il ricorso integralmente rigettato, con compensazione delle spese. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 10937/2024 R.G.L., depositata il 23 luglio 2025 – Giudice dott.ssa Julie Martini