28/09/2025
Il Tribunale di Milano prima e la Corte d’Appello poi hanno escluso la fondatezza delle contestazioni. Le testimonianze raccolte sono risultate contraddittorie e indirette: nessuno aveva assistito direttamente agli insulti, né era stata provata l’effettiva presenza della vigilanza chiamata per allontanare il lavoratore. Anche per l’episodio delle casse vuote, le deposizioni non hanno consentito di attribuire con certezza la responsabilità al dipendente, trattandosi di un magazzino frequentato da numerosi autisti.
Non essendo stati dimostrati i fatti contestati, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo. Il lavoratore ha quindi ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro, con diritto anche al risarcimento commisurato alle retribuzioni perse nel periodo dall’allontanamento fino al ritorno in servizio
Estremi della sentenza: Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 247/2025 del 18 settembre 2025, relatore dott. Giovanni Picciau.