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Una signora cade sulle scale della piscina e chiede il risarcimento dei danni per le lesioni subite

I giudici respingono la richiesta perché la signora non è riuscita a dare la prova della responsabilità del proprietario della piscina

Una signora  cade sulle scale di accesso agli spogliatoi di una piscina; ritiene il proprietario della piscina responsabile dei danni subiti. Promuove azione giudiziaria sostenendo di essere caduta dal secondo gradino di accesso agli spogliatoi ed ha dedotto la responsabilità del titolare della piscina, in quanto vi era la presenza di acqua sulle scale, l'antiscivolo sul piano era usurato e non vi era corrimano. Senonché il Tribunale e la Corte di Appello  hanno ritenuto non provato il nesso di causalità tra il bene in custodia e la caduta, rilevando che il testimone, indicato dalla stessa infortunata ed escusso in primo grado, non aveva saputo indicare le modalità precise della caduta (e, in particolare, se la caduta era occorsa sul secondo gradino, se questo effettivamente presentava antisdrucciolo usurato ed era privo di corrimano e fosse bagnato d'acqua) e, d'altra parte, le fotografie prodotte attestavano la presenza del corrimano a scala iniziata e l'esistenza di una copertura  della scala rendeva più difficile l'ingresso dell'acqua della pioggia.

La domanda di risarcimento è stata così definitivamente respinta perché l’infortunata non ha saputo dare la prova della dinamica del fatto così come era stata da lei descritta e che lo stato della scala fosse fonte di pericolo.

La cassazione ha ribadito che le previsioni dell’art. 2051 del codice civile “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente offensiva, posseduta dalla cosa.”.

La signora non solo non ha ottenuto il risarcimento dei danni di cui ha sofferto a seguito della caduta ma è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali a favore del proprietario della piscina che incautamente ha chiamato davanto al giudice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 27970/19; depositata il 30 ottobre

 

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).