20/05/2019
La realtà è innegabile: la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro sono una piaga in tutti i paesi e in tutti i settori di attività. In Europa, circa una donna su due ha subito una qualche forma di molestia sessuale sul suo luogo di lavoro. Un fardello che è appesantito dalle violenze coniugali che si ripercuotono anche sul luogo di lavoro. In questo momento più di un paese su tre non è dotato di alcuna legge per interdire le molestie sessuali sul luogo di lavoro; ciò crea un vuoto giuridico per milioni di lavoratrici e lavoratori. Lavorare senza il rischio di subire violenza non dovrebbe essere solo una questione di fortuna, per volontà dell’impresa o del paese, dove si lavora ma un diritto umano universalmente riconosciuto.
Questo diritto universale sarà discusso dal prossimo 10 giugno 2019 all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) da governi, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Si tenta di negoziare la prima convenzione internazionale per porre fine alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro di natura sessista e sessuale. Se ne discute da più di un anno. Si tratta adesso di adottare una convenzione ambiziosa per proteggere realmente l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici. L’accesso a un lavoro degno per le donne e gli uomini può essere assicurato solo da un’azione globale contro gli abusi, con la mobilitazione dei protagonisti, e in particolare delle imprese.
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).