05/09/2019
Un' impiegata ha prestato la sua attività lavorativa per quasi quarant'anni alle dipendenze di un'azienda. Essa, dopo questi decenni di serena prestazione lavorativa, ha risolto il rapporto di lavoro presentando le dimissioni. Dopo la presentazione delle dimissioni, e durante il periodo di preavviso, la società datrice di lavoro le ha contestato delle gravissime negligenze e infedeltà nell'adempimento delle mansioni assegnate. La lavoratrice ha respinto ogni contestazione ma l'azienda, ritenendo fondate le sue accuse, ha trattenuto dalle competenze di fine rapporto, che doveva alla lavoratrice, la somma di euro 200.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di quelle inadempienze, operando la compensazione tra gli opposti crediti. Quel risarcimento dei danni così ha assorbito interamente le competenze di fine rapporto maturate. La lavoratrice ha reagito promuovendo l'azione di pagamento avanti il Tribunale di Milano. L'azienda ha resistito contro questa richiesta chiedendo al tribunale che le fosse riconosciuto questo importo, trattenuto a titolo di risarcimento dei danni, ma sbaglia nel proporre la sua difesa perché, pur svolgendo questa domanda riconvenzionale, omette di chiedere al giudice lo slittamento dell'udienza. Il Tribunale ha, così, dichiarato l'inammissibilità della domanda risarciotria dell’azienda e, comunque, ha colto l'occasione per affermare incidentalmente, che il datore di lavoro, in quel contesto giuridico, non aveva il diritto di operare in modo unilaterale ed arbitraria quella compensazione tra gli opposti crediti trattenendo le competenze di fine rapporto. Si tratta di una compensazione che ha definito "atecnica". La domanda di risarcimento dell'azienda è stata respinta anche perché aveva l'onere di dare la prova idonea e rigorosa delle accuse rivolte contro la lavoratrice. Questa prova non era stata offerta.
L’azienda se dovesse vantare crediti risarcitori contro il suo dipendente prima di poterli compensare con la retribuzione o le competenze di fine rapporto deve munirsi di una sentenza per rendere il suo credito certo, liquido ed esigibile.
Tribunale di Milano sentenza numero 1895 pubblicata il 22 agosto 2019.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

