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Un pedone condannato per omicidio colposo per aver causato la morte del conducente di una moto

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12/07/2017

Con sentenza il Tribunale di Milano dichiarava un pedone responsabile del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 40, comma 1 (in relazione all'art. 191 CDS), 589 commi 1 e 2 c.p. (in relazione all'art. 41 comma 5 lett. a CDS) per avere cagionato un sinistro con esiti mortali per il conducente di una moto. Quest'ultimo mentre era alla guida del motociclo Yamaha, percorreva la carreggiata centrale di  un Viale - destinata al transito dei mezzi pubblici e dei motocicli - in prossimità di un incrocio semaforizzato, collideva con il pedone, il quale, sceso dall'autobus, sbucando dalla sagoma del mezzo, aveva, inaspettatamente, iniziato l'attraversamento pedonale posto all'incrocio suddetto nonostante il semaforo proiettasse ancora la luce rossa. Per effetto della collisione del pedone contro la motocicletta, il conducente della moto veniva sbalzato cadendo per terra ed impattando prima contro la delimitazione metallica della predetta corsia preferenziale e, poi, contro il palo di sostegno della segnaletica verticale. Il motociclista riportava gravissime lesioni personali che ne determinavano il decesso in ospedale.

Il Tribunale condannava il pedone. alla pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, assegnando a titolo di provvisionale la somma di complessivi Euro 200.000,00.
Proposto appello, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il concorso colposo della vittima quantificato nella misura del 25% e riduceva la provvisionale nella misura di Euro 150.000,00. Confermava nel resto il provvedimento impugnato.

Contro la sentenza della corte di appello è stato proposto ricorso dal pedone. Ma la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna non avendo riscontrato nessuno dei vizi lamentati.

A volte sono anche i pedoni a causare la morte di un motociclista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 aprile 2016 – 4 luglio 2017, n. 32095

 

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).