A- A A+

Per il reato di stalking è sufficiente un grave stato di turbamento.

tag  News  cassazione  18.646  2017  minacce  molestie  stalking  condanna 

20/04/2017

Un ex fidanzato con condotte reiterate minacciava e molestava la ex compagna, in particolare: piantonava la sua abitazione, effettuava al suo indirizzo numerose telefonate dai contenuti minacciosi ed ingiuriosi, le inviava numerosi s.m.s., la pedinava per poi minacciarla di sparare alle gambe a lei ed ai suoi congiunti, si presentava presso il luogo di lavoro minacciando il titolare del bar di dare fuoco al locale se non avesse licenziato la ex compagna, si presentava presso il luogo di lavoro minacciando che avrebbe rapito il figlio, così cagionando nella ex compagna. un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita; con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona a cui è stato legato da relazione affettiva. L'autore di queste gravi comportamenti è stato condannato dal tribunale per essersi reso responsabile del reato di cui all'articolo 612 bis, commi 1 e 2 del codice penale.
Il condannato, non si è ritenuto soddisfatto della decisione pronunciata dalla corte di appello che lo ha duramente condannato ed ha proposto ricorso in cassazione. La corte di cassazione, però, ha confermato la sentenza di condanna affermando che era del tutto irrilevante l'assenza di documentazione medica sulla persona della danneggiata "essendo sufficiente che si sia verificato l'effetto destabilizzante" e si sia verificato "un grave stato di turbamento e di terrore, oltre al mutamento delle condizioni di vita" da parte dell'ex compagna. Per la corte di cassazione nella configurazione del reato in esame, "non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, risultando sufficiente che gli atti abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima".Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 18646/17; depositata il 14 aprile

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).