08/01/2014
Sul complesso e dibattuto tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per il suo interesse e per la sua chiarezza si riporta la parte centrale della sentenza della corte di cassazione sez. lav., 02 ottobre 2006, n. 21282 che sul tema tanto dibattuto così si è espressa.
” Secondo l'indirizzo costante di questa Suprema Corte, "nella nozione di giustificato motivo aggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi" (v. fra le altre Cass. 17.5.2003 n. 7750, Cass. 20.8.2003 n. 12270, Cass. 13.11.2001 n. 14093, Cass. 29.3.1999 n. 3030, Cass. 8.11.1998 n. 11646, Cass. 17.8.1998 n. 8057, Cass. 27.11.1996 n. 10527, Cass. 20.12.1995 n. 12999, nonchè Cass. S.U. 11.4.1994 n. 3353).
Tale principio consolidato (che non può che essere riaffermato anche nelle ipotesi di "esternalizzazione" o "terziarizzazione" di compiti o servizi, così come in quelle di "ridistribuzione" delle mansioni) va, poi, coordinato con il principio, parimenti costantemente affermato, secondo cui "il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore", con la conseguenza che "non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, nè essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite" (v. fra le altre Cass. 29.1.2003 n. 1364, Cass. 2.12.2002 n. 17069, Cass. 23.8.2002 n. 12421, Cass. 7.8.2002 n. 11840, Cass. 12.6.2002 n. 8396, Cass. 15.11.2001 n. 14210, Cass. 23.10.2001 n. 13021, Cass. 29.3.2001 n. 4670, Cass. 14.6.2000 n. 8135).
In definitiva, quindi, la insindacabilità del merito della scelta imprenditoriale non è di ostacolo alla verifica in concreto da parte del giudice della effettività della scelta operata dall'imprenditore, della non pretestuosità della stessa e della non mera strumentalità della medesima soltanto ad un incremento del profitto.
In altre parole ed in sostanza, il giudice deve pur sempre riscontrare nel concreto, seppure senza ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruità e di opportunità economico-gestionale, quella "inerenza" della scelta imprenditoriale e delle "ragioni" del conseguente licenziamento, "all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", richiesta dalla L. n. 604 del 1966, art. 3.
In tale quadro è stato, pertanto, ulteriormente precisato che "il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, della L. 15 luglio 1966, ex art. 3, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e non ad un mero incremento di profitti e che dimostri, inoltre, la impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale" (v. Cass. 7.7.2004 n. 12514).”
In questa sentenza sono contenuti i principi giuridici che agitano la complessa materia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Milano, 10/05/2007