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Alla indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo si aggiunge l'indennità di preavviso

Al lavoratore spettano entrambi gli istituti economici

Indennità sostituiva del preavviso e tutela risarcitoria prevista ex art. 8, legge n. 604/1966

Con la sentenza n. 13732 del 2006, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha affermato che la violazione dell'obbligo di preavviso del licenziamento, previsto dall'art. 2118 cod. civ., comporta l'attribuzione della relativa indennità sostitutiva in tutti i casi in cui il licenziamento abbia determinato l'estinzione del rapporto, indipendentemente dal riconoscimento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990. 
Per la cassazione la tutela riconducibile alla spettanza del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso non presenta alcuna incompatibilità con quella assicurata dal citato art. 8 della legge n. 604 del 1966, che svolge una diversa funzione di risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento, con l'assegnazione al lavoratore di una penale forfettaria che assorbe tutte le conseguenze dell'illecito.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. lav., 14/06/2006, n. 13732).

La pronuncia della cassazione è ineccepibile sul piano giuridico e della logica del sistema.

Avv. Biagio Cartillone
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