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Conciliazioni in sede sindacale: quando sono valide e quando non valgono nulla

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29/11/2025

La Corte d’Appello di Milano fa chiarezza su un tema che riguarda migliaia di lavoratori e aziende

Una recente e importante sentenza della Corte d’Appello di Milano (sent. n. 698/2025 del mese di novembre) ha chiarito un punto che, nella pratica, genera moltissima confusione: non tutte le conciliazioni firmate “in sindacato” sono valide e non tutte impediscono al lavoratore di tornare sui propri passi.

Molti dipendenti pensano che, una volta firmato un verbale davanti al sindacato, “è tutto finito”.
Molti datori credono che basti una firma in sede sindacale per blindare rinunce e transazioni.
La realtà è diversa.

La Corte lo dice senza mezzi termini: una conciliazione sindacale è davvero inoppugnabile solo se rispetta condizioni precise. Se mancano, l’accordo non vale e il lavoratore può impugnarlo.

1. Che cos’è una conciliazione sindacale?

È un accordo firmato da datore e lavoratore per chiudere una lite (o una possibile lite) davanti a un sindacato.
In alcuni casi, questa conciliazione diventa “protetta”: significa che non può più essere contestata dal lavoratore.

Ma per essere protetta deve rispettare condizioni ben precise fissate dalla legge.

2. L’errore più comune: pensare che basti la firma davanti al sindacato

Per anni molte aziende hanno portato i lavoratori a firmare davanti a un sindacalista “di fiducia”, convinte che quella sede rendesse l’accordo inattaccabile.

La Corte d’Appello chiarisce invece un concetto semplice:

Non è la presenza del sindacato a rendere valida la conciliazione.

È il contratto collettivo (CCNL).

Il CCNL deve prevedere:

  • la sede in cui si svolge la conciliazione,
  • le modalità,
  • eventuali organismi bilaterali incaricati di gestirla.

Se il CCNL non dice nulla, la conciliazione non è “protetta”, anche se firmata davanti al sindacato più rappresentativo del mondo.

3. Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Milano

Il caso riguardava un autista del settore trasporto merci.

La conciliazione era stata firmata davanti a una sigla sindacale, ma:

  • il CCNL Trasporto Merci Industria
    non prevede alcuna procedura di conciliazione sindacale,
  • non esiste un organismo bilaterale,
  • non esistono sedi o modalità definite.

Risultato:

â�� L’accordo NON era una conciliazione sindacale valida.

â�� NON era “inoppugnabile”.

�� Il lavoratore ha potuto impugnarlo e far valere i propri diritti.

La Corte ha spiegato che senza una procedura prevista dal CCNL, la conciliazione è solo una semplice transazione, e come tutte le transazioni può essere impugnata entro 6 mesi.

4. Perché la legge richiede una procedura prevista dal CCNL?

Per un motivo molto semplice: la conciliazione sindacale “protetta” è un istituto serio, perché può comportare:

  • rinunce a crediti,
  • chiusura di vertenze,
  • perdita definitiva di diritti importanti.

Per questo la legge dice che deve svolgersi in un luogo e con modalità:

  • neutrali,
  • garantite,
  • stabilite da accordi collettivi firmati da tutte le parti sociali del settore,
  • non decise unilateralmente dal datore o da una singola sigla sindacale.

Senza queste garanzie, il legislatore non consente che il lavoratore perda la possibilità di ripensarci.

5. Che cosa succede se la conciliazione non è valida?

Se la conciliazione non rispetta i requisiti dell’art. 412-ter c.p.c. (cioè se il CCNL non la prevede):

â�¤ Il lavoratore può impugnarla entro 6 mesi.

â�¤ Se la impugna, l’accordo non vale più.

â�¤ Il datore non può opporre l’accordo in giudizio.

� Tutte le rinunce del lavoratore diventano inefficaci.

È esattamente quello che è successo nel caso esaminato dalla Corte d’Appello.

 

6. Cosa devono fare lavoratori e aziende

LAVORATORI

  • Non firmare nulla senza capire se la sede è davvero “protetta”.
  • Controllare se il proprio CCNL prevede una procedura di conciliazione sindacale.
  • Se si è firmato un verbale “dubbio”, si hanno 6 mesi per impugnarlo.

AZIENDE

  • Non affidarsi a procedure improvvisate.
  • Verificare se il CCNL applicato contiene una procedura bilaterale di conciliazione.
  • Usare solo sedi previste dal contratto per evitare rischi legali e nullità degli accordi.

 

7. Il messaggio chiave della Corte d’Appello di Milano

La Corte lo afferma con grande chiarezza:

Una conciliazione sindacale è inoppugnabile solo se si svolge secondo una procedura prevista dal CCNL applicabile.

Se il CCNL non prevede nulla, l’accordo resta impugnabile.

Non conta il nome del sindacato.

Non conta il luogo.

Non conta la formula scritta nel verbale.

Conta solo ciò che prevede il contratto collettivo del settore.

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