16/04/2025
A VOI TUTTI
Nel nome del Popolo Italiano: buon anno giudiziario 2025!
S’apre l’anno, rituale immutato:
propositi nuovi, promesse sentite,
liturgia composita e parole appassite,
tocchi e guanti, del tempo andato.
Il processo civile promette fulgore,
e vecchio rimane, con schema già noto,
sei atti per parte, senza riscatto,
così svanite speranze ed onore.
Marziale non siede giammai in Parlamento:
un unico atto basterebbe per parte,
stretto, essenziale, con concetti d'arte,
per ottener dell'azione riconoscimento.
Si vuole il penale senza carte né penne,
il sistema si perde tra nebbie lontane,
con un digitale che sulla sabbia rimane,
per incertezza trista e perenne.
Un nativo digitale al timone servirebbe,
guidato da giurista, sapiente e sicuro,
per un sistema affidabile e maturo,
ché informatica e diritto fonderebbe.
L'A.I., ultima scoperta virtuale,
irrompe nella vita, abbatte ogni muro,
strumento eccezionale, speranza di futuro,
per uomini di Giustizia, risorsa speciale.
Gli avvocati temon che il digitale,
portando innovazioni, tolga il mestiere,
ma invece amplia sapere e piacere,
e rende il lavoro gioioso e geniale.
Separar vie s'invoca, la lotta s'è accesa,
l'Aventin si minaccia, confronto forte,
tra chi lo combatte e chi ne teme la morte,
parole infuocate, ragione è contesa.
Gli avvocati alzano la voce garbata;
fra le istituzioni torni rispetto,
confronto duro ma corretto:
no a Giustizia in conflitto e isolata.
Nel chiaroscuro, una luce sincera:
la Sezione Lavoro di Milano si innalza,
tempi brevi con diritto che calza,
virtù e dedizione, isola vera.
Pochi mesi: sentenza è pronunciata,
per tutte le parti ascolto imparziale,
su scienza giuridica, autorità leale;
da capaci giudici sempre onorata.
Con egual pregio d'Appello la Corte,
efficiente nei tempi e nel fare,
approdo sicuro per diritti da affermare.
per torti e ragioni, è risolutiva sorte;
segno dei tempi presenti è constatare:
sezione al femminile ormai composta,
una vittoria sulla storia da celebrare.
Dal nostro studio, auguri sinceri,
ché la Giustizia sia indipendenza,
faro di legalità, di tutta evidenza,
e il diritto trionfi senza misteri.
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).