08/09/2024
L'azienda licenzia il lavoratore per motivi disciplinari per aver prestato attività lavorativa per due giorni presso l'attività commerciale della moglie, durante il periodo di assenza per malattia di una settimana, attività accertata tramite agenzia investigativa. il Tribunale e la Corte d'Appello di Roma confermano la legittimità del licenziamento per giusta causa. Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, il lavoratore propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione di una pluralità di norme di legge in particolare lamenta che la Corte d'Appello non ha interpretato correttamente le norme che disciplinano la materia.
La Cassazione ha respinto il ricorso perché nel licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, concetto giuridicamente elastico ed indeterminato, la valutazione della gravità e della proporzionalità della condotta rientra nell'attività di valutazione della Corte d'Appello senza che la Corte di Cassazione abbia la possibilità di intervenire modificando quanto già deciso da quel giudice. La Corte di Cassazione può intervenire, censurando la decisione della Corte di Appello, solo nel caso in cui la motivazione si presenti irragionevole e non coerente ai valori giuridici e ai valori esistenti nella realtà sociale. Nel caso in esame la decisione della Corte di Appello non si presenta come irragionevole né tantomeno è incoerente con i valori sociali.
La Corte di Cassazione, condividendo la decisione dei giudici della Corte di Appello, ha respinto il ricorso del lavoratore osservando che la Corte di Appello non si è discostata dai principi del nostro ordinamento giuridico perché "da un lato, ha osservato che il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso ove integrante una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, tanto nel caso in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, quanto nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante (e non ex post come pretende parte ricorrente), in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Appunto sulla base della potenziale idoneità dell'attività lavorativa svolta a favore di terzi dal dipendente durante il periodo di malattia oggetto di contestazione, la Corte di merito ha fondato il proprio giudizio di sussunzione del comportamento concreto, quale risultante anche dagli accertamenti peritali svolti nel procedimento dinanzi al Tribunale, nella clausola generale di cui all'art. 2119 c.c.".
Per la Corte di Cassazione "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio". Cassazione sezione lavoro sentenza numero 2516 del 26/01/2024.
Nel caso in esame il licenziamento è legittimo perché quel comportamento ha, comunque, ritardato la guarigione e il più veloce rientro in servizio.
Il lavoratore con il rigetto del suo ricorso è stato condannata pagamento delle spese di lite e al doppio contributo di iscrizione a ruolo della causa.
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).