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Arresto in flagranza di reato di una parrucchiera che tenta di corrompere i carabinieri

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22/09/2018

La titolare di un negozio di acconciature per capelli, a seguito di un accertamento dei carabinieri che aveva constatato l'impiego di un lavoratore clandestino privo di regolare contratto di lavoro, aveva chiesto ai militari di soprassedere e  aveva infilato 3 banconote per un valore complessivo pari al € 50, nella mano sinistra di uno degli operanti.

La parrucchiera è stata tratta in arresto dalla forza pubblica perché vi era  flagranza di reato. Ma il  giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto della parrucchiera per il reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Contro questo provvedimento di rigetto della convalida dell'arresto ha fatto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lodi.

La cassazione ha accolto il ricorso della procura della Repubblica perché ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, in questo caso, non ha adeguatamente valutato le circostanze oggettive che avevano indotto i carabinieri ad operare quell'arresto. L'esistenza delle condizioni dell'arresto devono essere valutate con specifico riferimento al momento in cui quel provvedimento è stato posto in essere, senza che abbiano incidenza successive ed estranee circostanze.

L'arresto da parte dei carabinieri per la Cassazione è stato regolarmente eseguito, nel rispetto delle previsioni di legge.

Corte di cassazione si sezione 6ª penale sentenza numero 40.264 del 27 giugno.

Nella foto: affresco di parrucchiera dalla villa dei misteri di Pompei.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).