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costituisce violenza privata qualsiasi atto diretto a limitare la libertà di autodeterminazione altrui

Lo dice la Cassazione

Un imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di violenza privata perché ha impedito, a chi ne aveva diritto, e per giorni, la chiusura del cancello e il transito dal cancello perché vi ha parcheggiato una sua autovettura e si e messo a sedere in prossimità dei battenti del cancello. L'autore di questo comportamento è stato riconosciuto dai giudici responsabile di violenza privata ed è stato condannato alla pena prevista dal codice penale.

La corte di cassazione ha respinto l'impugnazione contro la sentenza di condanna proposta dall'imputato e ha riaffermato il principio secondo il quale il delitto di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinarsi e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. L'azione ostruzionistica messa in atto dall'imputato ha avuto una indubbia forza intimidatrice contro la parte che ha dovuto subire le conseguenze di questo comportamento.

La cassazione ha colto l'occasione per ricordare che compie violenza privata chi parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso all'avente diritto, chi nell'ambito di manifestazione di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere lavori previsti, si frappone all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro. Il tratto qualificante e comune delle condotte enumerate è quello di esercitare una coazione sulla persona offesa, la quale per effetto di tale incisione della sua libertà di autodeterminazione, qualunque sia il mezzo con la quale questa è arrecata purché idonea allo scopo, è posta nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere.

 

Corte di cassazione sezione 5ª penale, sentenza n. 40.482/2018 depositata il 12 settembre.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).