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Il nuovo lavoro occasionale per le imprese e i professionisti che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato.

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21/07/2017

Dopo aver evitato il referendum sul lavoro occasionale, il Parlamento ha emanato improvvisamente una nuova legge, diversa dalla prima. Innanzitutto, al lavoro occasionale, non possono far ricorso le imprese che operano nel settore agricolo, dell’edilizia, e per eseguire appalti di opere o di servizi, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati alle loro dipendenze. Le altre imprese, invece, unitamente ai professionisti, possono ricorrere al lavoro occasionale a condizione che non abbiano alle loro dipendenze più di cinque addetti. 

I nuovi principi per le imprese e i professionisti che occupano fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato e che vogliono ricorrere al lavoro occasionale possono essere così sintetizzati. 

Non possono essere stipulati contratti di lavoro occasionale con quei collaboratori che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso committente. Occorre che il collaboratore, se già lavorativamente conosciuto dall’impresa, sia un vecchio collaboratore e non abbia altri e contestuali rapporti di collaborazione con lo stesso committente. L’impresa non può remunerare per dei lavori occasionali i suoi dipendenti ricorrendo alla nuova figura. 

L’impresa e il professionista, che occupano fino a cinque dipendenti, non possono usufruire della prestazione di collaboratori occasionali erogando complessivamente, per ogni anno civile, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, compensi variabili che complessivamente nella sua contabilità superino il limite lordo di € 5000. Ogni singolo collaboratore occasionale, inoltre, non può oltrepassare il compenso lordo annuo di € 2500, riscosso  pro capite da ogni singolo committente, con il limite massimo complessivo di euro 5000 annue. L’impresa e il professionista possono avere anche 10 o più collaboratori occasionali, in un anno civile, ma il compenso complessivo loro erogato non deve mai superare la soglia massima lorda dei € 5000 e ogni singolo collaboratore utilizzato nell’anno non può superare la soglia massima lorda di € 2500. 

Il collaboratore, nell’anno civile, ben può collaborare in modo occasionale con più committenti ma il suo compenso annuo complessivo come occasionale non deve mai superare la soglia lorda di € 5000 e da ogni singolo committente non deve percepire più della somma lorda di € 2500. 

Che cosa succede se il lavoratore occasionale percepisce nell’anno civile un compenso superiore a 2500 euro o effettua una prestazione complessivamente superiore a 280 ore nell’anno? Il rapporto di lavoro, come sanzione, si trasforma automaticamente e per legge in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno a carico dell'impresa che ha dato origine alla violazione. 

Che cosa succede alle aziende che ricorrono al lavoro occasionale nei casi in cui questo ricorso è escluso per legge ( agricoltura, edilizia, appalti) ma non superano il limite retributivo annuo e il limite delle 280 ore annue lavorate? Sono punite con una sanzione amministrativa che va da 500 a 2500 euro per ogni giorno di lavoro effettuato in violazione della legge. Si tratta di una sanzione amministrativa che può assumere dimensioni considerevoli. 

Che cosa succede se a superare i limiti retributivi e di ore lavorate è una impresa del settore agricolo, edilizia e appalti? Deve assumere i lavoratori occasionali con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato e deve subire in aggiunta le pesanti sanzioni amministrative che abbiamo indicato. 

Per concludere: il lavoro occasionale così come individuato dalla nuova legge è una figura alla quale si può ricorrere in modo corretto assai raramente come raramente appaiono le comete nel nostro firmamento celeste. La durezza delle sanzioni concorre a scoraggiare il ricorso a questo istituto.

 

 

 

 

 

 

 

La donna nella Grecia classica e dintorni

Da Ippocrate in poi, molte teorie venivano formulate dalla medicina greca a proposito della capacità riproduttiva della donna, ed alcune erano estremamente fantasiose.

Si pensava infatti che l’utero “vagasse” per il corpo femminile se la donna non aveva rapporti e che quindi l’unico rimedio fosse il matrimonio. 

Nel frattempo, alcuni medici consigliavano di legare la donna su una scala a testa in giù e scuoterla finché l’utero non fosse ritornato nella sua sede naturale; oppure, se era arrivato al cervello, si cercava di farlo scendere facendo annusare alla malcapitata sostanze maleodoranti.  E così via.

La donna nubile era considerata con malevolenza all’interno della famiglia, in cui non aveva un ruolo preciso; solo sposandosi, acquisiva uno status sociale consono.

 Anche il pensiero filosofico non era da meno riguardo alla differenza di genere: lo stesso Platone (considerato impropriamente paladino della parità tra maschio e femmina) riteneva che, per la teoria della reincarnazione, se un essere di sesso maschile operava male nella vita si sarebbe ritrovato dopo la morte ingabbiato in un corpo femminile. 

 Ad Atene, pur essendo il matrimonio monogamico, l’uomo poteva avere ben tre donne: la moglie, che gli assicurava la legittimità dei figli, una concubina ed una etera, che lo accompagnava nei banchetti pubblici ed era in grado di conversare di svariati argomenti.  La moglie, anche se non era relegata in casa, non aveva occasione di intessere relazioni sociali, ma era isolata nell’ambito della famiglia, priva di una vera educazione e di possibilità reali di socializzazione.

Anche ai giorni nostri, le donne devono fronteggiare sul lavoro il mobbing e la discriminazione di genere. Non è difficile comprendere perché ciò possa avvenire, considerati anche questi precedenti storici dei nostri antenati scientifici, letterari e filosofici che, pur nella loro cultura, hanno sempre attribuito alla donna un ruolo marginale e di sottomissione.

 

Nella foto: vaso greco che raffigura la nascita di Bacco dalla coscia di Zeus; aspirazione all'autosufficienza maschile. Opera esposta nel museo nazionale archeologico di Taranto.