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Un pedone condannato per omicidio colposo per aver causato la morte del conducente di una moto

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12/07/2017

Con sentenza il Tribunale di Milano dichiarava un pedone responsabile del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 40, comma 1 (in relazione all'art. 191 CDS), 589 commi 1 e 2 c.p. (in relazione all'art. 41 comma 5 lett. a CDS) per avere cagionato un sinistro con esiti mortali per il conducente di una moto. Quest'ultimo mentre era alla guida del motociclo Yamaha, percorreva la carreggiata centrale di  un Viale - destinata al transito dei mezzi pubblici e dei motocicli - in prossimità di un incrocio semaforizzato, collideva con il pedone, il quale, sceso dall'autobus, sbucando dalla sagoma del mezzo, aveva, inaspettatamente, iniziato l'attraversamento pedonale posto all'incrocio suddetto nonostante il semaforo proiettasse ancora la luce rossa. Per effetto della collisione del pedone contro la motocicletta, il conducente della moto veniva sbalzato cadendo per terra ed impattando prima contro la delimitazione metallica della predetta corsia preferenziale e, poi, contro il palo di sostegno della segnaletica verticale. Il motociclista riportava gravissime lesioni personali che ne determinavano il decesso in ospedale.

Il Tribunale condannava il pedone. alla pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, assegnando a titolo di provvisionale la somma di complessivi Euro 200.000,00.
Proposto appello, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il concorso colposo della vittima quantificato nella misura del 25% e riduceva la provvisionale nella misura di Euro 150.000,00. Confermava nel resto il provvedimento impugnato.

Contro la sentenza della corte di appello è stato proposto ricorso dal pedone. Ma la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna non avendo riscontrato nessuno dei vizi lamentati.

A volte sono anche i pedoni a causare la morte di un motociclista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 aprile 2016 – 4 luglio 2017, n. 32095

 

Pandora, la prima donna della mitologia greca che inaugura la discriminazione di genere

 Narra un mito greco che la prima donna mandata sulla terra dagli dei fosse Pandora, e che fosse stata inviata per punire gli uomini della loro superbia. In un tempo lontanissimo, infatti, sulla terra esistevano solo esseri di sesso maschile, quando l’eroe Prometeo (colui che guarda avanti), amico degli uomini, volle portar loro il fuoco e quindi il progresso.  Gli dei, irati per questo atto di disobbedienza, condannarono Prometeo ad una pena atroce e gli uomini ad aver bisogno delle donne.  A Pandora gli dei avevano donato sia un bell’aspetto che un cuore menzognero ed un’indole ambigua. La prima donna era stata definita “un male così bello” che nessuno le poteva sfuggire.   Ora, il fratello di Prometeo,  che si chiamava Epimeteo, un giovane impulsivo che non pensava alle conseguenze delle sue azioni ( il suo nome significa “vedo dopo”), si invaghì di Pandora e la portò nella sua casa. Alla donna era stato detto che non avrebbe dovuto mai aprire un certo vaso: quale migliore raccomandazione per cedere alla tentazione di aprirlo? Il vaso venne aperto. Fu così che tutti i mali, prima sconosciuti agli esseri umani, si diffusero sulla terra. Ma, per fortuna, sul fondo del vaso rimase attaccata solo la speranza, unica consolazione per l’umanità. 

 Il mito greco con questa narrazione ci fornisce la spiegazione sulle ragioni della differenza di genere attribuendo la radice di tutti i mali del mondo alla donna. Nella mitologia greca e nei secoli successivi, la posizione della donna è stata sempre connotata da emarginazione e discriminazione perché nel pensiero filosofico le si è attribuita la causa di tutti i mali del mondo. La donna nella nostra storia meno recente non ha mai avuto ruoli, tranne rarissimi casi. A questa concezione negativa della mitologia greca fa da parallelo, sulla riva opposta del mare Egeo, anche la narrazione del libro della genesi con la figura di Eva che, con il suo comportamento, ha causato la sua definitiva cacciata, insieme a quella di Adamo, dal paradiso terrestre. La cultura occidentale moderna affonda le sue radici nella storia e nei valori greco-giudaico-cristiani. Ben si comprende, quindi, la dura lotta delle donne per conquistare nell'epoca moderna la parità di genere sul lavoro. Pandora ed Eva, anche ai giorni nostri, costituiscono il subconscio e la subcultura con cui occorre confrontarsi nella lotta quotidiana per conquistare la parità di genere nella società, nelle istituzioni e anche sul luogo di lavoro.  

 

Divieto di discriminazione
è vietata la discriminazione fondata sul sesso avente ad oggetto:
l'accesso al lavoro, il trattamento retributivo, i premi, la qualifica,  le mansioni, la carriera e ogni altro aspetto del trattamento economico e normativo.
la discriminazione può essere diretta o indiretta. La discriminazione indiretta si ha quando un comportamento o una condotta che appaiono essere neutri in realtà discriminano in ragione del sesso.

 Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.