25/03/2017
Una trasportata convenne in giudizio l'Azienda Trasporti Milanese (A.T.M.) s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni che aveva subito a causa del malfunzionamento delle porte di un treno della metropolitana; dedusse che, al momento della discesa dal convoglio, era rimasta imprigionata tra i due battenti, che si erano chiusi automaticamente, e aveva riportato lesioni personali. L’Atm resistette alla pretesa negando ogni responsabilità. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda sul rilievo che la negligenza dimostrata dalla trasportata nell'ignorare le segnalazioni acustiche e nel violare il divieto di interporre ostacoli alla chiusura delle porte aveva liberato la controparte dalla presunzione di colpevolezza da cui era gravata ex art. 1681 c.c.. La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. La trasportata danneggiata ha proposto ricorso per cassazione.
La corte di Cassazione ha accolto la domanda affermando il seguente principio.
Per la Corte di Cassazione, la Corte di appello “ ha considerato la negligenza della trasportata quale fattore idoneo a sollevare il vettore dall'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, onere finalizzato a superare la presunzione su di esso gravante ex art. 1681 c.c.; in tal modo ha però confuso il piano del possibile concorso colposo della vittima con quello del superamento della presunzione, in una situazione in cui - per le modalità del fatto - la condotta della trasportata non appariva tale da determinare - ex se - il superamento della presunzione (come, invece, nelle ipotesi considerate da Cass. n. 9593/2011 e da Cass. n. 13635/2001). Si vuol dire -in altri termini- che il fatto che la donna non si sia attenuta alle segnalazioni acustiche e al dovere di non interporre ostacoli alla chiusura nulla toglie al fatto che - in presenza di dispositivi anti schiacciamento - le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli e che, in relazione a questi due profili, la Corte non ha accertato che l'A.T.M. avesse "adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Deve infatti ribadirsi che, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, primo comma c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l'ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. n. 11194/2003).”
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 249/17; depositata il 10 gennaio)

La donna nella Grecia classica e dintorni
Da Ippocrate in poi, molte teorie venivano formulate dalla medicina greca a proposito della capacità riproduttiva della donna, ed alcune erano estremamente fantasiose.
Si pensava infatti che l’utero “vagasse” per il corpo femminile se la donna non aveva rapporti e che quindi l’unico rimedio fosse il matrimonio.
Nel frattempo, alcuni medici consigliavano di legare la donna su una scala a testa in giù e scuoterla finché l’utero non fosse ritornato nella sua sede naturale; oppure, se era arrivato al cervello, si cercava di farlo scendere facendo annusare alla malcapitata sostanze maleodoranti. E così via.
La donna nubile era considerata con malevolenza all’interno della famiglia, in cui non aveva un ruolo preciso; solo sposandosi, acquisiva uno status sociale consono.
Anche il pensiero filosofico non era da meno riguardo alla differenza di genere: lo stesso Platone (considerato impropriamente paladino della parità tra maschio e femmina) riteneva che, per la teoria della reincarnazione, se un essere di sesso maschile operava male nella vita si sarebbe ritrovato dopo la morte ingabbiato in un corpo femminile.
Ad Atene, pur essendo il matrimonio monogamico, l’uomo poteva avere ben tre donne: la moglie, che gli assicurava la legittimità dei figli, una concubina ed una etera, che lo accompagnava nei banchetti pubblici ed era in grado di conversare di svariati argomenti. La moglie, anche se non era relegata in casa, non aveva occasione di intessere relazioni sociali, ma era isolata nell’ambito della famiglia, priva di una vera educazione e di possibilità reali di socializzazione.
Anche ai giorni nostri, le donne devono fronteggiare sul lavoro il mobbing e la discriminazione di genere. Non è difficile comprendere perché ciò possa avvenire, considerati anche questi precedenti storici dei nostri antenati scientifici, letterari e filosofici che, pur nella loro cultura, hanno sempre attribuito alla donna un ruolo marginale e di sottomissione.
Nella foto: vaso greco che raffigura la nascita di Bacco dalla coscia di Zeus; aspirazione all'autosufficienza maschile. Opera esposta nel museo nazionale archeologico di Taranto.