25/03/2017
Un’ex paziente ha convenuto in causa una Usl chiedendo il risarcimento dei danni che si era procurata cadendo da una finestra dell’ospedale), in cui era stata ricoverata a causa di una sindrome psichiatrica: assunse che sia il medico -che aveva ne aveva curato il ricovero- che il personale sanitario del reparto (compreso il primario ) non avevano adottato le necessarie misure di sorveglianza per scongiurare gesti autolesivi da parte della paziente; aggiunse che la finestra del bagno del "reparto donne" era munita di un parapetto inferiore a quello regolamentare e non presentava adeguate protezioni.
il Tribunale accolse la domanda risarcitoria nei confronti di tutti, medici e struttura sanitaria, condannandoli in solido sul duplice rilievo che la struttura sanitaria aveva trascurato il rischio di autolesione (consigliando il ricovero in un comune reparto di medicina generale e omettendo di dare prescrizioni per la sorveglianza.)
La Corte di Appello ha affermato la responsabilità della struttura ospedaliera per avere mantenuto la finestra del bagno da cui si era gettata la paziente. priva di un parapetto adeguato e di inferriate o altri ripari, non assolvendo pertanto agli obblighi di protezione incombenti sulla struttura. Ha rigettato le domande di risarcimento nei confronti dei medici perchè non ne ha ravvisato la responsabilità.
La corte di cassazione non ha rinvenuto violazioni di legge nella motivazione della sentenza di condanna e l’ha confermata per intero.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6030/17; depositata il 9 marzo
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).