01/03/2017
La sentenza resa dal GUP del Tribunale di Messina dichiarava un dipendente del Comune colpevole dei delitti di peculato d’uso e truffa aggravata e continuata in danno del Comune di Nizza di Sicilia, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. L’affermazione di responsabilità concerneva l’indebito utilizzo, da parte del dipendente del Comune in qualità di autista, del veicolo di servizio per fini personali, nonché la truffa ai danni dell’ente territoriale con riguardo alla mendace attestazione degli orari di lavoro giornaliero. Contro la sentenza del Gup ha proposto appello il lavoratore, ma l'impugnazione è stata respinta con la conferma delle statuizioni del primo giudice. Il dipendente comunale ha fatto ricorso in cassazione.
La corte di cassazione, però, ha confermato la sentenza di condanna affermando, tra l'altro, che "destituito di pregio è il richiamo al preteso consenso che il sindaco del Comune avrebbe prestato alle disinvolte modalità d’utilizzo dell’autovettura di servizio, trattandosi di bene geneticamente destinato all’assolvimento di finalità di servizio rispetto al quale non è configurabile un consenso scriminante da parte di soggetti chiamati a garantire la funzionalità e l’imparzialità della amministrazione pubblica. È d’uopo richiamare al riguardo l’insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione (Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012, Rv. 255298)".
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8889/17; depositata il 23 febbraio
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).