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Aumentano le condanne e i costi contro lo Stato per le ingiuste detenzioni

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23/01/2017

Solo nel 2016 lo Stato ha pagato ben 42 milioni di euro per risarcire le ingiuste detenzione  e cioè per risarcire coloro che sono stati oggetto di arresti che non andavano eseguiti  e per  risarcire  gli errori giudiziari. Questi errori nell'esercizio della potestà punitiva dello Stato,  hanno dei costi non indifferenti. Se la giustizia  penale è stata ingiusta occorre risarcire il danno subito riparando l'atto di questa ingiustizia. Dal 1992 ad oggi lo Stato ha speso ben 648 milioni di euro per l'ingiusta detenzione e 43 milione per gli errori giudiziari. Ottenere il risarcimento dei danni da parte dello Stato, però, non è cosa semplice perché i tempi occorrenti per ottenere la sentenza di condanna in genere sono molto lunghi. A volte la procedura richiede anche 10 anni. Al danno dell'ingiusta detenzione si aggiunge così l'ulteriore danno dell'ingiusto ritardo con cui si riesce ad ottenere giustizia. Gli errori giudiziari dei giudici coinvolgono  l'intero territorio nazionale ma vi è qualche ufficio giudiziario che incorre più facilmente in   questi errori rispetto ad altri.

L'errore giudiziario è risarcito e pagato dallo Stato e non dal giudice personalmente che ne è stato  il responsabile. Quella della responsabilità personale del giudice per il risarcimento dei danni da lui procurati nell'esercizio delle sue attività giudiziaria, è un tema molto dibattuto e contrastato. Il giusto equilibrio non è stato ancora trovato.

 

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).