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Malattia per colpa del datore di lavoro, licenziamento per superamento comporto illegittimo

Il datore di lavoro non può trarre vantaggio dalla sua condotta colposa


Nel caso in cui le assenze per malattia siano riconducibili alla condotta aziendale e alla illegittimità delle sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore essendovi l'esistenza del nesso causale tra la malattia e le condizioni di lavoro, Il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto é da ritenersi infondato con la conseguenza che il lavoratore, nel caso in cui l'azienda occupi piu di 15 dipendenti, ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni così come previsto all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
(Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2013 numero 22538)
Milano 09/10/2013

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.