08/01/2014
L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) stabilisce che “gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”. La violazione di questa normativa è penalmente sanzionata dall’art. 38 della medesima legge, richiamato dall’art. 171 D.Lgs. n.196/2003.
La norma è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico quando ancora non si poteva minimamente immaginare il grandioso sviluppo informatico che si sarebbe verificato da lì a qualche lustro.
Questa norma vuole tutelare la dignità e l'onore del lavoratore che non può, nell'espletamento delle sue mansioni, essere controllato permanentemente come uno schiavo. Essere vigilato con strumenti meccanici è una delle forme di repressione tra le più odiose che una persona possa subire. Ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni e non può essere costretto a fare o non fare fare perché è "vigilato".
Perché il datore di lavoro possa installare sistemi potenzialmente di controllo a distanza deve adottare le particolari forme imposte dalla norma di legge.
Nel contesto giuridico delineato dalla norma sopra richiamata, occorre valutare, volta per volta, le specifiche esigenze aziendali che richiedono l'installazione delle apparecchiature e le concrete possibilità che da queste apparecchiature possa derivare un potenziale controllo a distanza di tempo e di luogo sull'attività dei lavoratori.
Tutti i moderni sistemi informatici, normalmente usati nelle aziende, consentono adesso il controllo a distanza dell'attività dei singoli lavoratori perché dal loro esame, contestuale o successivo, è possibile conoscere l'attività espletata dal singolo lavoratore. Entrando in un qualsiasi personal computer si è in grado di verificare che cosa il lavoratore ha fatto nella giornata. A titolo di esempio si possono richiamare le più semplici funzioni della "cronologia" degli accessi ad Internet oppure l'accesso ai "dati recenti" di Word. Il computer, naturalmente, consente più sofisticati e penetranti controlli dell'attività altrui. I maggiori sistemi informatici utilizzati nelle aziende sono realizzate in paesi che non hanno la nostra rigorosa normativa dello statuto dei lavoratori sui controlli a distanza. Gli strumenti informatici che negli altri paesi sono perfettamente leciti da noi, invece, per legge dovrebbero subire delle forti limitazioni. Ma importando nel mercato italiano questi strumenti informatici nessuno si preoccupa di adattarli alla nostra specifica normativa. Si opera come se il nostro ordinamento non ponesse limitazioni.
Il contenzioso giudiziario nella materia appare estremamente scarso mentre vi sono problematiche tecniche e situazioni giuridiche che meriterebbero una maggiore attenzione a tutela e difesa della persona umana e della sua dignità. Anche le organizzazioni sindacali non sembrano particolarmente sensibili a queste problematiche che, invece, meriterebbero da parte loro una maggiore considerazione e attenzione.
Milano 23 novembre 2007.