08/01/2014
L'appaltante nel concludere il contratto di appalto ha l'obbligo di:
1. verificare la idoneità dell'impresa appaltatrice ad eseguire l'opera;
2. fornire preventivamente all'appaltatore le più specifiche informazioni sui rischi dell'ambiente in cui gli addetti dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
3. cooperare con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione, coordinare gli interventi di protezione e prevenzione senza interferire nei rischi specifici dell'attività appaltata.
L'appaltante, in caso di infortunio sul lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore nel caso in cui l'infortunio sia conseguenza della mancata collaborazione e del mancato coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Si tratta di una complessiva normativa di diritto pubblico che per le parti non possono assolutamente derogare. A nulla valgono le condizioni contrattuali a favore dell'appaltante dirette a sollevarlo dalle eventuali responsabilità. Si tratta di clausola contrattuale assolutamente nulla e per priva di effetti giuridici.
All'inizio del contratto di appalto, l'appaltante deve collaborare e cooperare con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione rivolta ad eliminare i pericoli oppure ad evidenziarle. È opportuno, al fine di avere la prova dell'assolvimento di quest'obbligo di cooperazione, adottare la forma scritta prevedendo la sottoscrizione di un apposito verbale.
L'appaltante non deve ingerirsi nell'esecuzione dell'opera appaltata perché nell'eventualità in cui dovesse avvenire un infortunio che fosse conseguenza di questa ingerenza, con apporto causale, egli ne dovrà rispondere penalmente e civilmente.
Se si dovessero verificare delle inosservanze da parte dell’impresa appaltatrice è sempre opportuno che l’appaltante proceda con immediatezza alla relativa contestazione con una diffida scritta e con atto di data certa (raccomandata). Se le imprese appaltatrici sono più di una, l’appaltante deve provvedere a prestare egli stesso le misure antinfortunistiche e a verificare le modalità di esecuzione dei lavori nel cantiere.
L’appaltante deve sempre, ed obbligatoriamente, senza delega alcuna, procedere personalmente e direttamente ai seguenti incombenti:
-effettuazione della valutazione dei rischi;
-elaborazione del documento di valutazione;
-designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Poiché si tratta di impegni previsti per legge occorre che di essi si abbia sempre il documento scritto debitamente firmato dalle parti.
Si può procedere alla nomina del responsabile della sicurezza alle seguenti condizioni:
1. la delega deve essere esplicita e per iscritto;
2. la persona delegata deve avere particolare competenza tecnica ed esperienza;
3. la persona delegata abbia esplicitamente accettato l'incarico;
4. la persona delegata abbia piena autonomia decisionale e facoltà di spese;
5. il delegato può subdelegare anche parzialmente le sue funzioni.
Obbligo solidale retributivo e previdenziale
Particolare cura e attenzione l’appaltante deve dedicare al fatto che le attrezzature utilizzate nel contratto di appalto siano dell'impresa appaltatrice. Occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di attrezzature e macchine dell'impresa appaltante. Ciò anche al fine di evitare pericolosa confusione sia in materia di obblighi antinfortunistici che di interposizione illecita di manodopera.
Le imprese appaltante e appaltatrice hanno l'obbligo di garantire ai lavoratori occupati il trattamento economico e normativo prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi collettivi periferici. Questo obbligo nel settore edile è previsto esplicitamente dal contratto collettivo di lavoro.
Questo obbligo dell'appaltante, sulla retribuzione e sulla contribuzione previdenziale, deve essere esercitato dal lavoratore interessato entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto. Questa previsione è stata introdotta dalla cosiddetta legge Biagi.
Oltre il termine dell'anno, la garanzia dell'appaltante nei confronti dei lavoratori dell’appalto si riduce entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore.
Il lavoratore, però, con la nuova normativa della legge Biagi non ha diritto al medesimo trattamento dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa appaltante non essendovi più il principio della parità di trattamento tra i dipendenti dell’una e dell’altra impresa.
Milano 20 luglio 2006
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).