07/01/2014
La corte di cassazione ha affermato che se il superamento del periodo di comporto è dovuto alla violazione da parte del datore del lavoro degli obblighi di sicurezza sul luogo del lavoro, non si può procedere al licenziamento del lavoratore che è stato costretto, suo malgrado, ad assentarsi dal lavoro oltre il termine previsto dal contratto collettivo o dalla legge per la conservazione del posto di lavoro.
L’onere di provare questo rapporto causale tra la malattia che ha causato l’assenza e la nocività dell’ambiente di lavoro o delle mansioni espletate incombe sul lavoratore che lo deduce in giudizio.
(Cassazione sezione lavoro n. 18711 del 30 agosto 2006).
nella foto: opera di Hooper
Le dimissioni per giusta causa.Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.