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Sorteggio e libertà: la lezione di Atene per il referendum

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12/02/2026

Nel dibattito sul prossimo referendum nessuno richiama il modello ateniese. Eppure dovrebbe farlo. Non per nostalgia dell’antico, né per trasferire meccanicamente soluzioni di venticinque secoli fa nell’ordinamento contemporaneo. Ma perché la storia è maestra di vita. E sull’esigenza di prevenire consorterie, pressioni e sospetti di parzialità nell’amministrazione della giustizia, Atene aveva elaborato un sistema sorprendentemente sofisticato, descritto con precisione da Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi.

Il primo elemento che colpisce è la dimensione numerica. Ogni anno venivano sorteggiati seimila cittadini idonei a esercitare funzioni giudiziarie. Non un collegio ristretto, non un corpo chiuso, ma una platea ampia, distribuita per tribù, tale da rendere strutturalmente difficile la formazione di gruppi stabili di controllo. La numerosità era già una garanzia contro le concentrazioni di influenza. Aristotele descrive con attenzione le modalità di iscrizione, la verifica dei requisiti e la ripartizione dei giudici tra le tribù, mostrando come il sistema fosse pensato per evitare che pochi potessero governare molti.

Ma il dato decisivo non era soltanto il sorteggio annuale. Era il meccanismo quotidiano di composizione dei tribunali. Ogni giorno si procedeva alla formazione dei collegi giudicanti mediante ulteriori estrazioni: si determinava quali giudici, tra i seimila, sarebbero stati assegnati ai diversi tribunali; si distribuivano le cause; si impediva che la composizione del collegio fosse prevedibile in anticipo. Aristotele descrive un sistema tecnico minuzioso, fondato su urne, tavolette, gettoni e dispositivi di estrazione casuale, proprio per garantire che la scelta fosse effettivamente sottratta a manipolazioni. La casualità non era approssimazione: era regolata, controllata, incardinata in una procedura.

La ratio è evidente. Se le parti non possono conoscere in anticipo chi le giudicherà, diventa assai più difficile esercitare pressioni o costruire accordi preventivi. Se il giudice stesso apprende la propria destinazione solo all’ultimo momento, si riduce lo spazio per relazioni di influenza. Il sorteggio, in questo contesto, non è un simbolo ideologico di eguaglianza; è uno strumento tecnico per neutralizzare la prevedibilità e, con essa, le consorterie. Non elimina il conflitto politico dalla polis, ma lo rende meno incisivo nella concreta amministrazione della giustizia.

Per comprendere pienamente questo meccanismo occorre affiancare alla Costituzione la riflessione teorica contenuta nella Politica. Qui Aristotele distingue con chiarezza tra criteri democratici e criteri aristocratici di attribuzione delle cariche: il sorteggio realizza un’eguaglianza aritmetica tra i cittadini; l’elezione introduce una selezione per competenza o merito. Non si tratta di una contrapposizione morale, ma funzionale. Non a caso, nella stessa Atene, le cariche che richiedevano capacità tecnica specifica — come il comando militare — erano elettive. Il sorteggio era coerente con la democrazia, ma non costituiva un principio assoluto di organizzazione del potere.

Dalla lettura congiunta delle due opere  di Aristotele emerge una conclusione precisa. Il sorteggio dei singoli giudici serviva a impedire concentrazioni di influenza nella concreta composizione dei collegi. Era una tecnica di garanzia operativa. Non era il fondamento dell’architettura istituzionale nel suo complesso. Atene non affidava al caso la struttura del potere giudiziario; utilizzava il caso, in modo regolato, per proteggere l’imparzialità della specifica decisione.

È questa la lezione che il modello antico può offrire all’epoca moderna. La storia non fornisce soluzioni da replicare, ma criteri per distinguere. Una cosa è usare il sorteggio come strumento tecnico per prevenire interferenze nell’assegnazione concreta dei giudici ai processi. Altra cosa è farne il principio organizzativo dell’organo di autogoverno della magistratura. In questo caso non si interviene su un meccanismo operativo, ma sulla struttura stessa di uno dei poteri dello Stato. E quando si incide sull’assetto dell’organo che governa la magistratura, si incide direttamente sulle libertà personali di ciascuno di noi, senza distinzione di appartenenza politica, che si sia di centro, di destra o di sinistra. Le garanzie non hanno colore: riguardano tutti. Proprio per questo le scelte istituzionali che le toccano meritano la massima attenzione.