06/10/2025
Tribunale di Pavia, giudice del lavoro Marcella Frangipani (ud. 12.08.2025; pubblicazione 16.08.2025): licenziamento per giusta causa annullato perché il fatto è insussistente; gli scambi WhatsApp addotti dall’azienda non provano alcuna richiesta di denaro e risultano compatibili con una normale trattativa commerciale in un mercato “spietato”, mentre la datrice — rimasta contumace — non ha offerto alcuna prova dell’addebito (giudice e udienza: ; ambiguità dei messaggi e contesto: ). Principio affermato: ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966 l’onere della prova della giusta causa grava inderogabilmente sul datore e non può essere spostato invocando il criterio di “vicinanza alla fonte di prova”; se gli elementi sono non univoci o contraddittori, il fatto contestato non è dimostrato e il licenziamento è illegittimo (motivazione: ). Conseguenze: reintegrazione ex art. 18 St. lav. (lavoratore ante 7.3.2015; impresa con 153 dipendenti), retribuzioni dal recesso alla reintegra (minimo 12 mensilità), contributi e spese a carico della resistente (dispositivo: ).
Giudice Marcella Frangipani, pubblicazione 16 agosto 2025 —