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Licenziamento annullato per fatto insussistente

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06/10/2025

Onere della prova sul datore: messaggi WhatsApp ambigui non valgono come prova di richiesta di denaro. Disposta la reintegra ex art. 18.

Tribunale di Pavia, giudice del lavoro Marcella Frangipani (ud. 12.08.2025; pubblicazione 16.08.2025): licenziamento per giusta causa annullato perché il fatto è insussistente; gli scambi WhatsApp addotti dall’azienda non provano alcuna richiesta di denaro e risultano compatibili con una normale trattativa commerciale in un mercato “spietato”, mentre la datrice — rimasta contumace — non ha offerto alcuna prova dell’addebito (giudice e udienza: ; ambiguità dei messaggi e contesto: ). Principio affermato: ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966 l’onere della prova della giusta causa grava inderogabilmente sul datore e non può essere spostato invocando il criterio di “vicinanza alla fonte di prova”; se gli elementi sono non univoci o contraddittori, il fatto contestato non è dimostrato e il licenziamento è illegittimo (motivazione: ). Conseguenze: reintegrazione ex art. 18 St. lav. (lavoratore ante 7.3.2015; impresa con 153 dipendenti), retribuzioni dal recesso alla reintegra (minimo 12 mensilità), contributi e spese a carico della resistente (dispositivo: ).

Giudice Marcella Frangipani, pubblicazione 16 agosto 2025 —

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

06/05/2018 DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di fedeltà.... [Leggi tutto]