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27/09/2025
Quando i coniugi si separano con figli, entrambi restano obbligati al loro mantenimento in misura proporzionata alle risorse e alle capacità di lavoro (art. 316 c.c.); il giudice, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., stabilisce tempi di frequentazione e quanto ciascun genitore deve versare considerando esigenze attuali del minore, tenore di vita in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi e valore dei compiti di cura: l’affidamento condiviso non implica automaticamente un 50/50 diretto, e se i redditi sono sbilanciati o c’è un collocamento prevalente può essere disposto un assegno periodico; le spese ordinarie rientrano nell’assegno, le straordinarie si rimborsano proquota secondo le prassi locali (previo accordo ove richiesto); l’assegnazione della casa familiare incide sugli equilibri economici (art. 337sexies c.c.); l’Assegno Unico non sostituisce l’obbligo dei genitori ma può essere considerato nella quantificazione; se almeno un genitore è lavoratore dipendente, l’accertamento è più semplice (buste paga, CU/730) e, in caso di inadempimento, il genitore creditore può attivare il pagamento diretto presso datore di lavoro o ente pensionistico (art. 473bis.37 c.p.c.), oltre ai rimedi esecutivi su TFR/stipendio nei limiti di legge: in sintesi, chi ha di più contribuisce di più, ma la misura concreta è sempre definita caso per caso.