08/04/2021
La controversia giudiziaria è sorta nella Repubblica Ceca per iniziativa dialcuni genitori di bambini rifiutati dagli asili per mancanza di vaccinazione.
Secondo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, l'obbligo di vaccinazione non costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e del libero arbitrio di ciascuno.
Questa sentenza arriva nel pieno della campagna vaccinale contro il Covid-19 in Europa: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ritiene in modo inequivocabile che la vaccinazione obbligatoria sia "necessaria in una società democratica".
In questa sentenza della Grande Camera, pronunciata giovedì 8 aprile, la CEDU ritiene che l'obbligo di vaccinazione non costituisce una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul "diritto al rispetto della vita privata". "La politica vaccinale persegue i legittimi obiettivi di tutela della salute e dei diritti di tutti, in quanto tutela sia chi riceve i vaccini e sia chi non può essere vaccinato per motivi di incompatibilità medica o farmacologica" afferma la sentenza. I soggetti più deboli che non possono essere vaccinati ha osservato la Corte, "dipendono dall'immunità collettiva per proteggersi dalle gravi malattie contagiose".
La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’uomo afferma che la Repubblica ceca come ogni altro Stato dell’unione "gode di un ampio margine di apprezzamento in questo settore". la Grande Camera della corte, ritiene che "in tutte le decisioni che li riguardano deve prevalere il superiore interesse dei bambini". Mentre "la mancata ammissione dei bambini ricorrenti alla scuola materna (significava per loro la perdita di un'opportunità cruciale per sviluppare la loro personalità), "era una misura preventiva piuttosto che punitiva, i cui effetti erano limitati nel tempo". Le decisioni della Grande Camera, composta da 17 giudici europei, compreso il presidente della CEDU, sono "definitive". Nessun ricorsocontro la sua decisione è possibile. La decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo conferma la possibilità di un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 stabilito per legge. Il giudizio della CEDU assume una particolare risonanza come dimostrano, a volte violentemente, molti attivisti anti-vaccini in tutto il mondo, denunciando una "dittatura della salute" sulle misure di contenimento e profilassi o sugli effetti collaterali della vaccinazione. Questa decisione ha un peso significativo nel dibattito sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19, del personale medico e sanitario in particolare.
La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo conferma la legittimità della vaccinazione obbligatoria contro l’attuale epidemia di Covid-19. Gli Stati europei hanno ampio margine di discrezionalità nella definizione della loro politica di vaccinazione.La decisione della CEDU, evidenzia gli effetti benefici della vaccinazione che non sono messi in discussione dagli inevitabili effetti collaterali, poiché esiste un controllo scientifico rigoroso da parte di tutte le istituzioni pubbliche . Il tribunale ha sottolineato l’esistenza del principio di solidarietà sociale che può giustificare l'imposizione della vaccinazione a tutti, anche a chi si sente meno minacciato dalla malattia.
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).