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La morte sopravvenuta dopo brevissimo tempo dall’incidente esclude che gli eredi possano vantare il diritto a succedere al loro congiunto.

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07/03/2021

Con citazione gli eredi, i suoi genitori e i fratelli, convennero dinanzi al Tribunale la compagnia di Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, derivati dalla morte del loro congiunto, quasi subito dopo lo scontro tra autovetture

Il Tribunale, attribuita la corresponsabilità dell’incidente mortale in pari misura, condannò gli eredi di quegli e la sua assicurazione a risarcire, in proporzione della loro responsabilità, i danni subiti dagli eredi riconoscendo il danno da morte dei due conducenti deceduti durante il tragitto in ospedale, trasmesso iure haereditatis.

lL Corte di appello, nel confermare il pari concorso di responsabilità della condotta nella determinazione del sinistro, ha riformato la sentenza di primo grado escludendo il danno da morte in favore degli eredi dei defunti ovvero un danno biologico per il brevissimo tempo di sopravvivenza di essi.

Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi gli interessati.

La Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi ha statuito che “ le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15350 del 2015, emessa in sede istituzionale di risoluzione di contrasto, dopo aver esaminato tutte le questioni rappresentate in ricorso, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo". A questo principio, risalente a costante orientamento di legittimità - ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite del 2008 n. 26972 - non in contrasto con la Costituzione (Corte Costit. n. 372 del 1994), si è conformata la sentenza impugnata, e pertanto il ricorso va rigettato.”

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 ottobre 2015 – 23 marzo 2016, n. 5684

 

 

 

 

 

 

  

 
 
IL NUOVO PALAZZETTO DI GIUSTIZIA A MILANO

Dalla metà di luglio 2015 è operativo il nuovo Palazzetto di Giustizia di Milano, in via San Barnaba 10, di fronte al tradizionale Palazzo di Giustizia ma sul lato opposto rispetto all’ingresso di corso di Porta Vittoria.
Qui si sono trasferite la Sezione Lavoro (2° piano) e la Sezione Famiglia (piano terra) del Tribunale; successivamente anche le corrispondenti sezioni della Corte d’Appello. Un’ala dell’edificio è occupata dall’Agenzia delle Entrate.
L’immobile è moderno (ampie vetrate e strutture in acciaio), con uffici luminosi, corridoi adeguati ai flussi, sedute per l’attesa e climatizzazione in tutti i locali. Struttura adeguata alle esigenze dell’amministrazione della giustizia.