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Le formiche invadono il distributore di bevande: giusta la condanna del proprietario, da rivedere la distruzione del distributore.

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06/03/2021

Ma costi notevoli per l'erario

 In ospedale, come si sa, si va per curare le malattie. Anche quelle che si prendono dai parassiti. Questa volta i parassiti, sotto forma di formiche, si annidavano nelle bevande e nei cibi di un distributore automatico installato all'interno del Policlinico di Messina. Il proprietario del distributore si è difeso sostenendo che le formiche non erano sue ma di proprietà del policlinico perché si trovavano nei suoi locali; l'incuria  non era a lui ascrivibile. Il tribunale l’ha condannato ugualmente e ha disposto il sequestro del distributore con la sua distruzione e quella delle bevande e dei cibi contaminati. La Cassazione ha confermato la condanna del proprietario ma non ha ritenuto giusta la decisione sul sequestro e sulla distruzione della macchina distributrice. Si sa che le macchine, diversamente dagli umani, non hanno colpa. Adesso la Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, deve rivedere quanto già deciso in precedenza, e applicare i principi fissati dalla stessa Cassazione, e decidere definitivamente (forse) se il distributore meriti di essere  effettivamente sequestrato e distrutto. (Cassazione penale n.9279 del 4 marzo 2019). Per la sopravvivenza di un distributore si sono coinvolti  4 gradi di giurisdizione, 12 giudici, 4 cancellieri, 4 pubblici ministeri. Numero degli avvocati non conosciuto.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).