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Il licenziamento illegittimo è anche ritorsivo se vi sono prove sia pur semplicemente indiziarie

Con la ritorsione: diritto a una tutela piena con la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento di tutti i danni con i contributi previdenziali

Un lavoratore, assunto alle dipendenze di una società come operaio specializzato con mansioni di incisore pantografista aveva ricevuto, al momento del suo rientro in servizio dopo una lunga assenza del malattia una lettera di licenziamento motivata dalla scelta organizzativa di chiudere il settore produttivo della bigiotteria, argenteria e ottone per il calo di commesse riguardante tale settore, con conseguente soppressione della posizione e della funzione ricoperta dal lavoratore in azienda e impossibilità di ricollocamento in altre mansioni uguali o equivalenti.
La Corte di appello osservava come la documentazione prodotta e la prova testimoniale avessero dimostrato l’inesistenza di un vero e proprio reparto di lavorazione dei materiali diversi dall’oro, la mancata adibizione esclusiva del reclamante a tali lavorazioni, il carattere marginale delle stesse rispetto al complesso della produzione aziendale, le maggiori esperienze e conoscenze del reclamante nel settore dell’incisione dell’oro rispetto a quelle dell’altro dipendente rimasto in servizio nonché l’assunzione, successiva al licenziamento, di una nuova dipendente che, nonostante il formale inquadramento come impiegata, di fatto era stata addetta anche alle lavorazioni dell’oro. A fronte di tale quadro probatorio, non si era in presenza di un’ipotesi di ristrutturazione aziendale, ma di un’ipotesi di mera riduzione delle mansioni del lavoratore relative alla cessazione di alcune lavorazioni, situazione peraltro inseritasi nel contesto di un andamento positivo del complessivo fatturato aziendale negli anni precedenti al recesso. Neppure era giustificata la scelta di licenziare quel dipendente in luogo di altro collega, meno anziano in servizio e con minori capacità e competenze.

La corte di appello ha dichiarato il licenziamento non solo illegittimo ma anche discriminatorio perché in realtà è stato intimato a causa delle assenze per malattia.

Contro la sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione. Il ricorso è stato respinto. La cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici della Corte di Appello perché essi hanno escluso, preliminarmente, la sussistenza in concreto del giustificato motivo oggettivo addotto da parte datoriale a fondamento del recesso. Hanno poi posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, per giungere alla conclusione finale che dal punto di vista oggettivo e soggettivo, il licenziamento “non presentava altra spiegazione che il collegamento causale con l’assenza per malattia.”

La sentenza della Corte di Appello, in applicazione dell’art. 18 stat. lav., comma 1 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, condannava la società  a reintegrare il lavoratore nel suo posto e a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni dal giorno di licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dalle singole scadenze al saldo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 23583/19; depositata il 23 settembre.

Nella foto: uno degli Oro ellenistici di Taranto dal Museo Archeologico Nazionale

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.